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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02854/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006 con cui venivano recuperati a tassazione un maggior reddito d’impresa ai fini IRES, IRAP e IVA, in relazione: alla vendita di quattro immobili a prezzo ritenuto incongruo rispetto al mutuo dichiarato dagli acquirenti; alla deduzione di un accantonamento a fondo rischi per procedure giudiziali; alla deduzione di una perdita su crediti. La società aveva impugnato l’atto davanti alla CTP, ma il ricorso era stato respinto; in appello la CTR dichiarava l’impugnazione inammissibile per tardiva costituzione dell’appellante, avvenuta oltre il termine di trenta giorni previsto dal d.lgs. n. 546/1992. In cassazione la società deduceva due motivi: (1) falsa applicazione degli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546/1992 e violazione degli artt. 6 e 13 CEDU, sostenendo che l’inammissibilità per tardivo deposito fosse una lettura eccessivamente formalistica e contraria al principio di effettività della tutela giurisdizionale, specie perché l’atto di appello aveva comunque raggiunto il suo scopo; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la CTR aveva solo incidentalmente affermato l’infondatezza nel merito senza esaminare i motivi d’appello relativi alla presunta sottofatturazione e all’indeducibilità della perdita su crediti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel processo tributario l’appellante deve costituirsi entro trenta giorni dalla proposizione dell’appello, a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, e che tale disciplina non viola gli artt. 6 e 13 CEDU perché l’onere è non eccessivamente gravoso, le conseguenze sono prevedibili e la previsione tutela un interesse pubblico alla certezza e stabilità dei rapporti tributari. Conseguentemente, la declaratoria di inammissibilità della CTR per tardiva costituzione è stata ritenuta corretta. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    L’appello nel processo tributario deve essere depositato secondo le forme richiamate dall’art. 22; la mancata costituzione dell’appellante nel termine comporta inammissibilità rilevabile d’ufficio, anche se l’appellato si costituisce regolarmente.

  • art. 22 d.lgs. 546/1992

    entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità

    Il deposito/costituzione dell’appellante entro trenta giorni è condizione di ammissibilità dell’impugnazione e la sua omissione determina inammissibilità insanabile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come vizio di falsa applicazione di legge nel primo motivo di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato come vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente nel secondo motivo di ricorso.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per denunciare l’apparenza della motivazione della sentenza d’appello.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, la cui violazione era dedotta dalla ricorrente.

  • art. 6 CEDU

    Il diritto di accesso al giudice non è assoluto e può essere sottoposto a limitazioni procedurali ragionevoli, prevedibili e non eccessivamente gravose.

  • art. 13 CEDU

    Le restrizioni all’accesso alla tutela giurisdizionale sono compatibili se perseguono uno scopo legittimo e non compromettono la sostanza del diritto.

  • art. 1, comma 186, L. 197/2022

    Richiamato dalla parte per chiedere la definizione agevolata della controversia.

  • art. 1, comma 197, L. 197/2022

    Prevede la sospensione del giudizio su istanza della parte che intenda avvalersi della definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’appellante deve costituirsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione dell’appello; il mancato deposito determina inammissibilità rilevabile d’ufficio anche se la controparte si è costituita regolarmente.
  • La disciplina dell’inammissibilità per tardiva costituzione dell’appellante è compatibile con il diritto di accesso alla giustizia e con il giusto processo, perché l’onere imposto non è eccessivo, le conseguenze sono prevedibili e la regola tutela un interesse pubblico alla stabilità dei rapporti tributari.
  • La costituzione tardiva dell’appellante non è sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto o dalla rituale costituzione dell’appellato, quando la norma processuale preveda espressamente l’inammissibilità.
  • Quando il primo motivo di ricorso investe correttamente la ratio decidendi della declaratoria di inammissibilità, l’eventuale censura sulla motivazione nel merito della sentenza impugnata resta assorbita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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