Cassazione Civile, Ordinanza n. 22955/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un'ordinanza-ingiunzione di euro 5.187,90 emessa nei confronti di una persona fisica per l'occupazione senza titolo di un immobile in Roma, in ambito di edilizia residenziale pubblica. L'interessata aveva proposto opposizione, poi rigettata dal giudice di pace, e successivo appello al Tribunale di Roma, anch'esso respinto. In cassazione vengono dedotti due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendosi che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto irrilevante la documentazione prodotta tardivamente dalla controparte, mentre in primo grado sarebbe stata eccepita la nullità dell'ingiunzione per mancata notifica del verbale di accertamento; (2) violazione degli artt. 50 CEDU e 9 L. n. 689/1981, per avere il Tribunale ritenuto irrilevante l'assoluzione penale per il medesimo fatto, relativa all'occupazione contestata. La ricorrente invocava inoltre lo stato di necessità quale causa giustificatrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha rilevato, esaminando il fascicolo di ufficio come consentito trattandosi di error in procedendo, che nel giudizio di primo grado non era stata effettivamente dedotta la nullità dell'ingiunzione per omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento, ma solo il mancato invio di un avviso bonario. Sul secondo ha affermato che l'assoluzione penale dal reato di invasione di terreni o edifici non impediva la sanzione amministrativa, poiché l'assoluzione era fondata sul difetto dell'elemento soggettivo e non sull'insussistenza della condotta materiale; la sanzione amministrativa per occupazione senza titolo restava autonoma rispetto alla fattispecie penale ed era correttamente irrogata in ragione della detenzione del bene priva di giustificazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese, con attestazione anche dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'assoluzione dal reato non impedisce, di per sé, l'accertamento dell'illecito amministrativo quando il giudice penale abbia escluso solo l'elemento soggettivo e non la condotta materiale.
art. 50 CEDU
È stata invocata dalla ricorrente insieme alla disciplina interna, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo senza riconoscere un effetto preclusivo dell'assoluzione penale sulla sanzione amministrativa.
La norma è richiamata come parametro della pretesa incompatibilità tra giudizio penale e sanzione amministrativa; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per quantificare il contributo unificato ulteriore dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, quando è dedotto un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti del fascicolo di merito per verificare se la questione sia stata effettivamente introdotta nel grado precedente.
- L'omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto allegato non risulta tempestivamente dedotto nel giudizio di merito o se la censura mira in realtà a introdurre una diversa ricostruzione processuale non supportata dagli atti.
- L'assoluzione in sede penale non preclude automaticamente l'irrogazione della sanzione amministrativa per il medesimo fatto quando il giudice penale abbia escluso solo la responsabilità soggettiva e non la materialità della condotta.
- La sanzione amministrativa per occupazione senza titolo di un immobile può essere mantenuta anche in presenza di esito favorevole del processo penale, se la misura sanzionatoria è fondata sulla mera detenzione del bene priva di causa giustificatrice.
- Le cause giustificatrici invocate per escludere la sanzione devono essere specificamente provate; in assenza di prova dello stato di necessità, la responsabilità amministrativa resta ferma.
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