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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03821/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva accolto l'appello cautelare del Pubblico Ministero disponendo il divieto di dimora nel comune di Mazzarino per il concorso in lesioni aggravate. I motivi: 1) violazione di legge per aver ritenuto pienamente utilizzabili le dichiarazioni accusatorie rese da soggetti partecipanti alla stessa rissa, i quali, a detta della difesa, non potevano essere considerati testimoni; 2) vizio di motivazione circa il numero dei soggetti coinvolti, la sottovalutazione delle lesioni subite dal ricorrente e la sopravvalutazione della gravità delle lesioni patite dalla persona offesa (in particolare la presunta perdita della vista di un occhio).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: 1) le dichiarazioni contestate erano utilizzabili in quanto non sussisteva una connessione probatoria tale da rendere automatico il divieto d'utilizzo previsto dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.; 2) la valutazione della gravità indiziaria era sorretta anche da altri elementi (sommarie informazioni di terzi non coinvolti, documentazione sanitaria e attività investigativa immediata) e il giudizio prognostico medico sulla possibile perdita della vista è risultato prevalente rispetto alle fotografie e alle valutazioni difensive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Restano quindi confermate le misure cautelari disposte dal Tribunale del Riesame (divieto di dimora nel comune di Mazzarino con divieto di rientro senza autorizzazione).

Norme richiamate

  • art. 197, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in riferimento all'assunzione delle dichiarazioni; la sentenza non dà rilievo autonomo a questa norma ma affronta la questione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni alla luce della giurisprudenza su art. 63 c.p.p.

  • art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'inutilizzabilità assoluta, nei confronti di terzi, delle dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita come indagato/imputato, subordinata alla condizione che il dichiarante sia colpito da indizi relativi allo stesso reato o a reato connesso; la Corte ha precisato che l'inutilizzabilità non opera automaticamente se il dichiarante è solo potenzialmente coinvolto in vicende penalmente rilevanti, ma solo quando esista connessione probatoria tale da rendere inevitabile l'accertamento della responsabilità penale dello stesso dichiarante.

  • art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente nella distinzione tra mera comunanza di fonte e connessione probatoria: la connessione probatoria sussiste quando un unico elemento di fatto ha efficacia probatoria su più illeciti, non quando semplicemente le prove derivino dalla stessa fonte.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sulle lesioni personali semplici; evocata nel quadro delle imputazioni di lesioni aggravate.

  • art. 583 cod. pen.

    Prevede le ipotesi di lesioni personali aggravate; nel caso era contestata un'aggravante di cui al 583, che il PG aveva chiesto fosse riesaminata, ma la Corte ha ritenuto sufficienti i gravi indizi per l'aggravante così come valutata dal giudice di merito.

  • art. 585 cod. pen., secondo comma

    Rilevante nel contesto delle lesioni pluriaggravate e delle aggravanti connesse alla condotta; impiegata per inquadrare le imputazioni a carico dell'indagato.

  • art. 588 cod. pen.

    Riferimento alla rissa: la Corte ha rilevato che il giudice di merito non aveva contestato formalmente il reato di rissa e che, quindi, la valutazione sulle dichiarazioni poteva essere compiuta senza automatica esclusione per via della loro provenienza da partecipanti alla rissa.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'udienza e alla produzione fotografica: le fotografie prodotte in udienza ex art. 310 non sono risultate idonee, secondo la Corte, a smentire il giudizio prognostico espresso nella documentazione sanitaria.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria in esecuzione del provvedimento finale.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da partecipanti a una stessa rissa non sono automaticamente inutilizzabili nei confronti di terzi: occorre verificare se il dichiarante sia effettivamente indiziato per lo stesso reato o per reato connesso in modo da configurare una vera influenza probatoria.
  • La connessione probatoria richiede che un elemento di fatto abbia efficacia dimostrativa su più illeciti; la mera comunanza di fonte probatoria non basta per escludere l'utilizzabilità delle dichiarazioni.
  • Se vi sono altri elementi di prova indipendenti e sufficienti (sommarie informazioni di soggetti estranei, documentazione sanitaria, attività investigativa immediata), l'eventuale esclusione di alcune dichiarazioni non determina necessariamente l'inefficacia complessiva delle risultanze probatorie.
  • Le censure riguardanti valutazioni di fatto (numero dei partecipanti, ponderazione delle lesioni, valutazioni probatorie visive come le fotografie) sono difficili da accogliere in sede di legittimità, salvo che si dimostri una manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione.
  • Nei casi di lesioni, il giudizio prognostico espresso dalla documentazione sanitaria può avere prevalenza sulle valutazioni difensive basate su immagini o resoconti non tecnici; per impugnare efficacemente tale valutazione è necessario fornire elementi tecnici contrari.
  • Per ottenere l'annullamento di un provvedimento cautelare in Cassazione è spesso necessario dimostrare che le risultanze contestate siano decisive e che, senza di esse, non permanga un identico convincimento sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
  • Le impugnazioni basate su ricostruzioni alternative dei fatti devono superare il limite del sindacato di legittimità: non è consentito trasformare la censura in un nuovo apprezzamento del merito senza rilevanti vizi motivazionali.

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