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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36249/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Filippo Scalia. Il provvedimento di revoca era fondato sul fatto che il condannato aveva già fruito più volte della sospensione (precedenti indicati nel certificato del casellario). Nel ricorso per cassazione si deducevano: violazione di legge per errata interpretazione/applicazione degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., 168, comma terzo, e 163, comma quarto, cod. pen.; mancata motivazione in ordine alla verifica se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione; travisamento della prova documentale (sentenze n.1106/2013 e 729/2014 del Tribunale di Bergamo e certificati del casellario giudiziale).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio. Secondo la Corte di cassazione, il giudice dell'esecuzione ha applicato la disciplina di revoca per causa ostativa ma non ha dato conto di aver effettuato il controllo ex actis obbligatorio (acquisizione del fascicolo del giudizio di merito) per verificare se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione. Per tale carenza motivazionale e istruttoria l'atto è stato annullato e rinviato.

Norme richiamate

  • art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Regola la procedura con cui il pubblico ministero può richiedere la revoca della sospensione condizionale; la Corte rileva che tale istanza impone al giudice dell'esecuzione di verificare preliminarmente se sussistano cause ostative documentalmente note al giudice della cognizione.

  • art. 168, comma terzo e quarto, cod. pen.

    Disciplina la sospensione condizionale della pena e le condizioni/limiti per la sua concessione e per le eventuali successive concessioni; la Corte sottolinea che il beneficio non può essere concesso più di una volta salvo diversa valutazione motivata del giudice e nel rispetto dei limiti di cui all'art.163.

  • art. 163, comma quarto, cod. pen.

    Indica i limiti temporali della pena che possono essere sospesi; richiamato come parametro di cumulabilità quando il giudice valuta una seconda sospensione.

  • art. 164, cod. pen.

    Elenca le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale, in particolare la precedente condanna a pena detentiva; la Corte lo utilizza per affermare che la presenza di cause ostative rende illegittima la concessione e legittima la revoca se tali cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori anche d'ufficio; la Corte interpreta tale norma come base per l'obbligo di acquisire il fascicolo del giudizio di merito per verificare la conoscenza documentale delle cause ostative.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.95/1976

    Richiamata in rapporto all'interpretazione del quarto comma dell'art.164 in tema di limiti e ripetizione della sospensione condizionale; conferma la discrezionalità del giudice di merito nella seconda concessione entro i limiti di legge.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)

    Stabilisce che il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di merito per accertare se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice della cognizione; la Corte di cassazione applica questo principio al caso concreto.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 23746 del 15/07/2020 (Cannata)

    Conferma l'obbligo del giudice dell'esecuzione, una volta investito della richiesta di revoca, di accertare la conoscenza concreta delle cause ostative da parte del giudice che concesse il beneficio, anche acquisendo il fascicolo processuale.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale per cause ostative è corretta solo se tali cause non fossero documentalmente note al giudice che concesse il beneficio; in caso contrario la revoca non può fondarsi su mera rilevazione successiva.
  • Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo, anche d'ufficio, di acquisire il fascicolo del giudizio di merito (art.666 c.5 c.p.p.) per verificare se la causa ostativa risultava agli atti al tempo della concessione.
  • Se il certificato del casellario o altra documentazione attestante precedenti condanne era presente nel fascicolo di merito, il resistente (chi chiede la revoca) deve dimostrare che il giudice della cognizione non ne era a conoscenza; viceversa l'esistenza negli atti impedisce la revoca basata su inconoscenza.
  • La motivazione dell'ordinanza di revoca deve esplicitare l'esito del controllo ex actis: senza questo accertamento la decisione è annullabile per carenza istruttoria e motivazionale.
  • La sospensione condizionale non può essere concessa più di una volta salvo motivazione discrezionale del giudice di merito e rispettando i limiti di cumulabilità previsti dall'ordinamento (art.163 c.p.).

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