Cassazione Civile, Ordinanza n. 22631/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un docente, abilitato tramite Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS) in due classi di concorso appartenenti al medesimo ambito disciplinare, di vedersi attribuire il punteggio aggiuntivo di 24 punti SSIS sulla graduatoria relativa a una specifica classe di concorso (A034), invece che su quella in cui l'amministrazione aveva già collocato il bonus (A042). Il docente sosteneva che, in presenza di più abilitazioni conseguite con un unico corso SSIS, la normativa consentisse di scegliere su quale abilitazione imputare il punteggio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d'appello l'aveva accolta, ritenendo che la preclusione introdotta dall'art. 1, comma 4-quater, del D.L. n. 134/2009 riguardasse solo il punteggio per servizi prestati e non quello connesso al titolo abilitativo SSIS. Con il ricorso per cassazione le amministrazioni hanno denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sulla formazione delle graduatorie e sull'attribuzione del punteggio, sostenendo che la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e la disciplina successiva avrebbero cristallizzato le posizioni e reso non più modificabile la scelta del punteggio; il motivo è stato ricondotto alle disposizioni del D.L. n. 134/2009, della L. n. 167/2009, della L. n. 25/2010 e del D.M. n. 44/2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui il divieto di modificare la scelta già effettuata, introdotto dall'art. 1, comma 4-quater, del D.L. n. 134/2009, si riferisce al solo punteggio per i servizi prestati e non anche al diverso punteggio aggiuntivo attribuito per l'abilitazione SSIS. Secondo la Corte, il punteggio SSIS deriva da un percorso formativo abilitativo distinto dall'effettivo servizio di insegnamento, è disciplinato da una tabella che separa espressamente punteggi per abilitazione e punteggi per servizio, e, trattandosi di norma eccezionale e derogatoria, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva. È stato quindi ribadito che, in caso di più abilitazioni conseguite con un unico corso SSIS, il punteggio spetta per una sola abilitazione a scelta dell'interessato, e tale facoltà di scelta non è preclusa dalla norma invocata dalle amministrazioni. Le ricorrenti sono state inoltre condannate alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è stato il parametro formale del motivo di ricorso, dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 1, comma 4-quater, D.L. n. 134/2009
"non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata in merito all’attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie"
la preclusione riguarda solo il punteggio per i servizi prestati e non si estende al punteggio aggiuntivo SSIS per l'abilitazione.
legge di conversione del D.L. n. 134/2009, richiamata nel ricorso e nell'analisi della norma applicata.
richiamata dal ricorso tra le fonti del quadro normativo sulle graduatorie.
art. 2, comma 3, D.M. n. 44/2011
richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi sulla disciplina delle graduatorie.
richiamato quale base della disciplina delle graduatorie permanenti poi trasformate in graduatorie ad esaurimento.
legge di conversione del D.L. n. 97/2004, richiamata nel ragionamento sulla tabella dei punteggi.
richiamata come norma che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.
L. n. 341/1990, art. 4, comma 2
è richiamata per evidenziare la natura abilitativa del percorso SSIS e il valore dell'esame finale.
richiamato come norma che disciplina l'attribuzione del punteggio aggiuntivo ai candidati abilitati SSIS.
D.M. n. 354/1998
richiamato come fonte che prevedeva la facoltà di scelta dell'abilitazione cui imputare il punteggio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
Massime di principio
- Il divieto di modificare la scelta già effettuata in materia di attribuzione del punteggio, quando formulato con riferimento espresso ai "servizi prestati", non può essere esteso al diverso punteggio collegato al titolo abilitativo o al percorso formativo, se la norma ha portata eccezionale e quindi di stretta interpretazione.
- Il punteggio aggiuntivo attribuito per l'abilitazione SSIS ha natura distinta rispetto al punteggio per servizio di insegnamento: il primo remunera un percorso formativo abilitativo, il secondo l'effettiva prestazione lavorativa. Da tale distinzione discende che le relative discipline non sono automaticamente sovrapponibili.
- Quando una tabella di punteggio separa espressamente le voci relative all'abilitazione da quelle relative al servizio, non è consentito un uso analogico o estensivo della disciplina dei servizi per comprimere la facoltà di scelta collegata al titolo abilitativo.
- In presenza di più abilitazioni conseguite tramite un unico corso SSIS, il punteggio aggiuntivo può essere attribuito una sola volta e spetta per una sola abilitazione a scelta dell'interessato; la facoltà di scelta resta ferma salvo che risulti già consumata in fatto e in diritto.
- Le disposizioni che limitano la modificabilità delle scelte nelle graduatorie del personale scolastico devono essere lette in modo restrittivo, specie quando incidono su un beneficio specificamente correlato a un titolo abilitativo e non a servizi prestati.
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