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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10285/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato con due motivi. 1) Contestazione della responsabilita' per il capo A (furto con destrezza in concorso): si deduce travisamento e omessa valutazione di prove decisive, sostenendo che dalle dichiarazioni della persona offesa e dai fotogrammi di videosorveglianza il Pugliese sarebbe rimasto inerte mentre la Capizzo si sarebbe impossessata della refurtiva; si censura inoltre l'applicazione dell'aggravante della destrezza ritenendo che la distrazione della vittima fosse autonoma (uso della calcolatrice) e non artatamente cagionata dagli imputati. 2) Contestazione della responsabilita' per il capo B (furto in danno di Arbola Giovanna): si denuncia violazione di legge e di motivazione perche' la Corte territoriale avrebbe ritenuto la colpevolezza del ricorrente in assenza di prova certa, basandosi sulle dichiarazioni della parte offesa e sul fatto che il Pugliese non abbia rilasciato dichiarazioni a propria discolpa (inversione dell'onere della prova). In sede di udienza si e' altresi' dedotta la mancata querela della persona offesa e la rilevanza del differimento dell'entrata in vigore della riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto non decisive le deduzioni sulla mancata querela rispetto all'inammissibilita' del ricorso e ha richiamato precedenti di Sezioni Unite sul divieto di sindacare oltre i limiti dell'impugnazione. Sul merito ha ritenuto infondato il primo motivo: la Corte territoriale ha motivatamente ricavato la compartecipazione del Pugliese dal quadro probatorio, costituito dalle dichiarazioni della persona offesa, dai fotogrammi della videosorveglianza (che mostrano entrambi i soggetti insieme e un'azione coordinata che distrae la vittima) e dall'attivita' successiva dell'imputato (presentatosi al compro oro per negoziare l'anello). L'aggravante della destrezza e' stata ritenuta integrata perche' la distrazione della vittima era artatamente cagionata dall'azione coordinata degli imputati, non mera occasione. Anche il secondo motivo e' stato ritenuto manifestamente infondato: la responsabilita' sul capo B e' stata fondata sulle dichiarazioni della vittima integrate da attivita' investigative; la Corte puo' valutare il silenzio dell'imputato come elemento sintomatico insieme ad altri elementi. Conseguentemente il ricorso e' dichiarato inammissibile; il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 624

    Norma base sul reato di furto; ricostruzione della condotta illecita in relazione ai fatti contestati

  • Codice penale, art. 625, n. 4

    Aggravante della destrezza: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie poiche' era dimostrata una condotta con abilita', astuzia o avvedutezza idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore

  • Codice penale, art. 61, co. 1, n. 5

    Circostanza aggravante menzionata nel procedimento ma esclusa nella sentenza di appello (si rileva comunque nella ricostruzione delle aggravanti)

  • D.L. n. 162/2022 (art. 6) e introdotto art. 99-bis

    Rinvio dell'entrata in vigore della riforma (d.lgs. 150/2022) e questione di legittimita' costituzionale sollevata: la Corte ha ritenuto che, anche se la questione fosse favorevole al ricorrente, cio' non inciderebbe sull'inammissibilita' del ricorso manifestamente infondato

  • D.Lgs. n. 150/2022 (art. 2 lett. i))

    Riforma 'Cartabia' che ha inciso sulle condizioni di procedibilita' (procedibilita' a querela per talune fattispecie): la Corte ha richiamato la giurisprudenza che impedisce la riapertura del procedimento di verifica della querela in presenza di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Richiamato nella motivazione relativa ai limiti del sindacato del giudice di legittimita' e alla condotta che il giudice deve tenere nell'esercizio della funzione giurisdizionale

  • Sez. Un., n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino, Rv. 273551)

    Principio secondo cui l'inammissibilita' del ricorso per manifesta infondatezza preclude ulteriori verifiche sulla condizione di procedibilita' (es. querela) nei giudizi di legittimita'

  • Sez. Un., n. 34090 del 27/04/2017

    Definizione giurisprudenziale dell'aggravante della destrezza: non e' sufficiente approfittare di una disattenzione non provocata; occorre una condotta caratterizzata da particolari abilita' o astuzia idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza

  • Sez. 6, n. 28008 del 19/06/2019

    Principio secondo cui il giudice puo' valutare la condotta processuale dell'imputato (incluso il silenzio) congiuntamente ad altri elementi sintomatici, senza che il silenzio da solo possa automaticamente giustificare la condanna

Massime di principio

  • La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso per manifesta infondatezza senza dover necessariamente riaprire verifiche sulla procedibilita' (es. presenza della querela): questioni normative sopravvenute non sospendono automaticamente un ricorso inammissibile
  • Per la sussistenza dell'aggravante della destrezza e' necessario dimostrare una condotta volta a creare o sfruttare artatamente la condizione che rende possibile il furto (abilità, astuzia o coordinamento), non il mero approfittare di una distrazione involontaria della vittima
  • La responsabilita' per concorso di persone nel furto puo' essere desunta dalla combinazione di elementi: dichiarazioni della persona offesa, immagini di videosorveglianza che mostrino comportamento coordinato, e atti successivi (es. tentativo di negoziazione della refurtiva), quando formano un quadro logico e coerente
  • Il silenzio dell'imputato non e' in se' causa di condanna, ma puo' essere valutato dal giudice insieme ad altri elementi indiziari nell'ambito del libero convincimento motivato
  • In sede di Cassazione, i motivi generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata sono facilmente ritenuti manifestamente infondati: il contraddittorio con la motivazione di merito e' essenziale per ottenere accoglimento

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