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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27915/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per 3 anni e 6 mesi e della confisca del compendio patrimoniale. Quattro censure: 1) carenza di motivazione sull'attualità della pericolosità sociale e mancata considerazione di provvedimenti di archiviazione; 2) insufficiente motivazione sulla pericolosità nel periodo di acquisizione dei beni confiscati; 3) violazione dell'art. 14 d.lgs. n.159/2011 per applicazione della misura a soggetto detenuto; 4) mancata valutazione dell'origine lecita delle provviste e uso di stime Istat non rispondenti alla situazione specifica, nonché mancata considerazione di redditi provenienti da attività non dichiarate

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo manifestamente infondati i motivi. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e logicamente coerente: sono stati valorizzati elementi successivi alle condanne storiche (reticenza di un teste dopo atti intimidatori, rapporti commerciali con soggetti condannati per mafia, conversazioni intercettate del 2014 che indicavano Iaconis come "capo" nella regione), l'assenza di elementi di dissociazione, e la palese sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio familiare. Ha escluso rilevanza decisiva delle archiviazioni richiamate dalla difesa, ha precisato che l'art.14 non impedisce l'adozione della misura nel periodo di detenzione (la sua esecuzione è sospesa e sarà riesaminata alla liberazione), e ha confermato la confisca ritenendo corretta la ricostruzione della sproporzione e l'onere a carico del proposto di dimostrare la lecita provenienza. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di una somma di euro tremila alla cassa delle ammende

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011, art. 1, lett. a) e b)

    Definisce le categorie di pericolosità (qualificata e generica); la loro applicazione è compatibile con la CEDU purché fondata su elementi di fatto precisi e non su congetture

  • d.lgs. n.159 del 2011, art. 4, lett. a)

    Individua la categoria di pericolosità "qualificata", rilevante per l'applicazione di misure di prevenzione

  • d.lgs. n.159 del 2011, art. 14

    Regola la decorrenza/cessazione dell'esecuzione della misura di sorveglianza speciale: la detenzione sospende l'esecuzione ma non impedisce l'adozione della misura; l'efficacia è eventualmente riesaminata alla liberazione

  • d.lgs. n.159 del 2011, art. 24 (modificato dalla legge n.161/2017)

    Nella valutazione della confisca e della sproporzione tra redditi e patrimonio non assume decisivo rilievo l'eventuale esistenza di redditi non dichiarati; è il soggetto a dover dimostrare la lecita provenienza delle risorse in presenza di sproporzione

  • d.lgs. n.159 del 2011, artt. 10 e 27

    Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; il sindacato è quindi principalmente di legittimità sulla motivazione

  • codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    Consente alla cassazione di sindacare la motivazione solo se mancante o apparente; richiede che la motivazione abbia i requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di somma alla cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione la Cassazione esercita un sindacato limitato alla violazione di legge e, in particolare, a vizi di motivazione inesistente o apparente: questioni di merito e rinnovata valutazione fattuale sono normalmente inammissibili
  • La pericolosità sociale attuale può essere desunta da fatti successivi alle condanne storiche; non è necessario fondarsi unicamente su precedenti irreversibili
  • Provvedimenti di archiviazione non escludono automaticamente l'attualità della pericolosità se sussistono altri elementi oggettivi indicativi di persistenza di rapporti o comportamenti criminosi
  • La detenzione sospende l'esecuzione della misura di prevenzione ma non impedisce la sua adozione: l'effettiva esecuzione sarà riesaminata alla liberazione per valutare l'attualità della pericolosità
  • In presenza di una palese sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio, l'onere probatorio circa la lecita provenienza dei beni gravita sul soggetto interessato; redditi non dichiarati non sono automaticamente idonei a giustificare il patrimonio
  • La confisca del compendio patrimoniale può essere confermata sulla base della sproporzione ricostruita e non richiede necessariamente la prova puntuale dell'origine illecita di ciascun bene se il contrasto è evidente

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