Cassazione Penale, Ordinanza n. 32551/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dalla Corte d'appello alla pena di quattro anni di reclusione e 17.334 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Ha proposto ricorso per cassazione deducendo: la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla destinazione a terzi della sostanza; il travisamento della prova e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al carattere professionale della condotta e alla considerazione della modifica dell'autovettura quale indice di un'attività di spaccio organizzata. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze riproducevano censure già esaminate e respinte dai giudici di merito e non formulavano una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che la responsabilità era stata desunta da elementi indiziari ritenuti chiari, precisi e convergenti, valutati globalmente ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p. Quanto alla lieve entità, i giudici di merito avevano considerato congiuntamente la quantità e qualità delle sostanze, la pluralità delle tipologie, la presenza di droghe pesanti, l'elevato principio attivo, il numero delle dosi ricavabili, le modalità di occultamento nell'autovettura e il rinvenimento di numerose schede telefoniche presso l'abitazione, ritenendo tali elementi incompatibili con la minima offensività e indicativi di una certa professionalità criminale. Il ricorrente aveva quindi sollecitato una diversa rivalutazione del compendio probatorio, estranea ai limiti del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non deducibili in sede di legittimità, ripetitivi di questioni già adeguatamente vagliate dai giudici di merito e privi di una specifica dimostrazione di vizi logici o giuridici della motivazione. È stata confermata la decisione impugnata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo stata ravvisata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice applicata per la condanna relativa alla condotta concernente sostanze stupefacenti.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
L'applicazione dell'ipotesi di lieve entità richiede una valutazione complessiva degli elementi riguardanti l'azione e l'oggetto materiale del reato; nel caso concreto, quantità, qualità e pluralità delle sostanze, modalità della condotta e altri indici organizzativi sono stati ritenuti incompatibili con la minima offensività.
La prova indiziaria può equivalere alla prova diretta quando gli indizi siano valutati complessivamente e risultino gravi, precisi e concordanti; in cassazione il controllo riguarda la corretta applicazione di tali criteri e la logicità della motivazione, non la rivalutazione del peso degli indizi.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di una causa non imputabile al ricorrente, al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il controllo sulla prova indiziaria non consente una nuova valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi, ma è limitato alla verifica della corretta applicazione dei criteri legali e della coerenza logica della motivazione.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a contrapporre alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa interpretazione degli elementi fattuali, senza individuare un vizio logico manifesto, una contraddittorietà intrinseca o una violazione di legge specificamente riferibile alla motivazione impugnata.
- La fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 deve essere valutata considerando congiuntamente gli elementi relativi all'azione, quali mezzi, modalità e circostanze, e quelli relativi all'oggetto materiale del reato, inclusi quantità, qualità e varietà delle sostanze.
- La pluralità di sostanze, anche comprendenti droghe pesanti, l'elevato principio attivo, il numero delle dosi ricavabili, modalità di occultamento e ulteriori indici di organizzazione o professionalità possono, se valutati unitariamente e con motivazione logica, escludere la minima offensività richiesta per l'ipotesi di lieve entità.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso determina la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo che il ricorrente dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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