Cassazione Penale, Sentenza n. 25476/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che confermava la condanna pronunciata dal Tribunale per truffa, deducendo: insussistenza dell'elemento oggettivo, perché non sarebbe provato che egli abbia posto in essere artifizi o raggiri né conseguito un ingiusto profitto, e perché il mero transito di somme sul suo conto non basterebbe a dimostrare la sua responsabilità; violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché sarebbe stato ritenuto responsabile a titolo di concorso pur essendo stata contestata una condotta di autore materiale; insussistenza dell'elemento soggettivo, in assenza di elementi idonei a fondare il dolo di concorso; mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; omesso riconoscimento o indebita rivalutazione delle attenuanti generiche; erronea determinazione della pena, ritenuta superiore al minimo edittale senza considerare il ruolo effettivo nella vicenda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generici e aspecifici i motivi con cui si contestavano gli elementi costitutivi materiale e psicologico del reato, osservando che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione logica e non contraddittoria sulla convergenza delle somme bonificate sul conto dell'imputato, sul successivo trasferimento verso un account Coinbase a lui riferibile e sulla presenza di ulteriori accrediti analoghi. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il motivo sul principio di correlazione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui non vi è violazione quando l'imputato, contestato come autore materiale, venga ritenuto concorrente morale o materiale, trattandosi di modifica non eterogenea rispetto al fatto originariamente contestato. È stato inoltre reputato infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto, poiché la Corte di merito aveva escluso il beneficio valorizzando l'insidiosità, l'offensività e il danno arrecato alla persona offesa. Infine, sono stati respinti i rilievi su attenuanti generiche e dosimetria della pena, escludendo la violazione del divieto di reformatio in peius e rilevando che la pena era stata confermata con motivazione congrua. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
richiamato per il limite di sintesi nell'esposizione dei motivi di ricorso
invocato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria della responsabilità
invocato dal ricorrente sulla regola di giudizio per l'affermazione di responsabilità
invocato per la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
invocato per la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
invocato per la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
richiamato per la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
invocato per dedurre una violazione del divieto di reformatio in peius in punto attenuanti e pena
richiamato con riferimento alle circostanze attenuanti generiche già concesse in primo grado
base per le statuizioni conseguenti alla declaratoria di inammissibilità
reato per il quale è stata confermata la condanna, in base a un meccanismo fraudolento di ricezione e trasferimento di somme
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La responsabilità per truffa può essere desunta, in presenza di motivazione logica e coerente, dal complessivo percorso delle somme fraudolentemente ottenute, dal loro accredito su conti riferibili all'imputato e dagli ulteriori elementi documentali che colleghino tali conti alla sua persona e alla sua consapevole partecipazione al meccanismo illecito.
- Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando l'imputato, originariamente contestato come autore materiale del fatto, venga ritenuto responsabile a titolo di concorso morale o materiale, purché la modifica non introduca un fatto eterogeneo e non comprima il diritto di difesa.
- La richiesta di particolare tenuità del fatto può essere legittimamente respinta quando la condotta presenti concreta insidiosità, marcata offensività e abbia cagionato un danno non lieve alla persona offesa.
- Non vi è violazione del divieto di reformatio in peius se, a fronte della conferma della decisione di primo grado, il giudice di appello rivaluta negativamente attenuanti già concesse senza peggiorare in concreto il trattamento sanzionatorio finale.
- La determinazione della pena è sindacabile in cassazione solo se sorretta da motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente opporre una diversa valutazione del ruolo nella vicenda delittuosa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25386/2026 del 07/07/2026
- Sentenza penale · 7 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25387/2026 del 07/07/2026
- Sentenza penale · 7 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25388/2026 del 07/07/2026
- Sentenza penale · 7 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25389/2026 del 07/07/2026
- Sentenza penale · 7 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25390/2026 del 07/07/2026
- Sentenza penale · 7 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25392/2026 del 07/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →