Cassazione Penale, Ordinanza n. 02386/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo i motivi proposti generici e meramente assertivi rispetto a una motivazione di merito già adeguatamente sviluppata dal giudice di primo grado.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Trani del 20/06/2025 che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso erano diretti a censurare la decisione in punto di responsabilità, deducendo in modo generico e assertivo vizi di motivazione e contestando la valutazione delle prove. La Corte rileva però che tali censure non risultano consentite in sede di legittimità, poiché il provvedimento impugnato era già sorretto da argomentazione completa e puntuale sulle evidenze probatorie, soltanto genericamente contestate dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in fatto, rispetto alla quale il ricorso non introduce censure specifiche idonee a superare il vaglio di legittimità.
implicita base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente generiche o assertive contro la motivazione della sentenza di merito, specie quando la decisione impugnata abbia già fornito una ricostruzione completa e puntuale delle prove poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità.
- La contestazione del giudizio di responsabilità deve confrontarsi specificamente con le rationes decidendi e con le evidenze probatorie indicate nella sentenza impugnata; una critica solo apodittica o di stile non consente l'esame nel merito del ricorso per cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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