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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24388/2021 del 09/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento del saldo di lavori di lattoneria eseguiti presso una scuola elementare. L'ingiunta ha proposto opposizione; il Tribunale ha revocato il decreto solo in parte e ha condannato l'impresa al pagamento di una somma ridotta. In appello, l'impresa e gli eredi del titolare hanno contestato la ricostruzione della responsabilità della controparte e la regolazione delle spese, mentre la società creditrice ha proposto appello incidentale per ottenere gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002. La Corte d'appello ha accolto solo in parte l'appello principale, ha accolto l'incidentale riconoscendo gli interessi moratori perché il credito derivava da una prestazione di servizi, e ha regolato le spese. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, formalmente ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo e un vizio di motivazione incoerente, illogica e contraddittoria, sostenendo che la Corte d'appello non avesse valutato se l'inadempimento della società esecutrice dei lavori, consistito nell'asserita esecuzione difforme delle opere di microventilazione e macroventilazione rispetto al progetto e alla buona regola dell'arte, fosse stato da solo causa sufficiente del degrado del manto di copertura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur prospettata come omesso esame di un fatto decisivo, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva esaminato il fatto storico rilevante e aveva motivato in modo adeguato sulla base della c.t.u., delle contestazioni della c.t.p. e delle altre prove, escludendo l'imputabilità alla società subappaltatrice delle carenze costruttive lamentate. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove; il sindacato di legittimità resta esterno e non equivale a un terzo grado di giudizio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e il deposito di memoria.

  • d.lgs. n. 231/2002

    È richiamato in relazione agli interessi moratori dovuti per un credito derivante da prestazione di servizi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, sotto tale veste, si celi una richiesta di rivalutazione delle prove o dei fatti già scrutinati dal giudice di merito.
  • Il mancato esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di un nuovo giudizio sul merito della controversia, essendo il controllo di legittimità limitato alla verifica della correttezza giuridica e della tenuta logico-formale della motivazione nei ristretti confini consentiti dalla norma.
  • Quando il giudice di merito ha motivato sulla base di c.t.u., contestazioni tecniche di parte e ulteriori prove, la diversa lettura delle risultanze probatorie non è proponibile in cassazione come vizio di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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