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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34616/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un appalto e dal successivo contenzioso tra l'impresa esecutrice, quale capogruppo di un'associazione temporanea di imprese, e l'università committente. In primo grado l'università era stata condannata al risarcimento; in appello la condanna era stata ridotta e dichiarata non dovuta in parte. L'università ha quindi chiesto la restituzione di quanto pagato in esecuzione della decisione poi riformata. La società convenuta ha eccepito di essere stata evocata in proprio, mentre i pagamenti e la riscossione erano avvenuti quale mandataria/capogruppo dell'associazione temporanea, non come soggetto passivamente legittimato in proprio per l'intero importo. Con l'unico motivo di ricorso la società ha denunciato violazione degli artt. 2033, 1388 e 1296 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente affermato la sua legittimazione passiva in proprio assumendo, senza base, l'esistenza di una solidarietà attiva tra i creditori e applicando male la regola sulla scelta del creditore quando il pagamento è già stato preceduto da domanda giudiziale. La ricorrente ha quindi chiesto la cassazione della sentenza per avere ritenuto che la restituzione dovesse essere domandata all'impresa in proprio e per l'intero, nonostante l'incasso fosse avvenuto quale rappresentante dell'associazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per quanto di ragione. Ha ritenuto fondato il rilievo secondo cui la Corte d'appello aveva erroneamente qualificato la situazione come ipotesi di solidarietà attiva e aveva male applicato l'art. 1296 c.c. La solidarietà attiva, infatti, non si presume e deve risultare espressamente dalla legge o dal titolo; inoltre, il pagamento era stato effettuato in esecuzione di un'azione giudiziale ed esecutiva nei confronti della capogruppo quale rappresentante dell'associazione temporanea, non in favore della società in proprio. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata in relazione, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando i principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato come base dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo, qualificata come azione restitutoria e personale tra solvens e destinatario del pagamento

  • art. 1388 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per sostenere che il pagamento/incasso era avvenuto quale rappresentante e non in proprio

  • art. 1296 c.c.

    la Corte chiarisce che la norma sulla scelta del debitore di pagare a uno dei creditori in solido opera solo quando non vi sia stata domanda giudiziale preventiva; nel caso concreto era già intervenuta domanda e poi esecuzione, sicché la sua applicazione era errata

  • art. 1292 c.c.

    utilizzato per affermare che la solidarietà attiva tra creditori non si presume e richiede una previsione espressa di legge o di titolo

  • art. 1294 c.c.

    richiamato in contrapposizione per evidenziare che solo la solidarietà passiva si presume fino a prova contraria

  • art. 702 bis c.p.c.

    indicata come base del ricorso introduttivo nel giudizio di primo grado

  • art. 702 bis e ss. c.p.c.

    richiamato per descrivere il rito sommario con cui è stata resa l'ordinanza confermata in appello

Massime di principio

  • L'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. ha natura restitutoria e personale: il soggetto legittimato passivamente è il destinatario del pagamento, anche quando abbia ricevuto materialmente la somma tramite rappresentante, ma occorre individuare correttamente in quale qualità il pagamento sia stato incassato.
  • La solidarietà attiva tra più creditori non si presume, neppure quando la prestazione dovuta sia identica; essa esiste solo se prevista espressamente dalla legge o dal titolo negoziale.
  • L'art. 1296 c.c. sulla scelta del debitore di pagare a uno dei creditori in solido non è applicabile quando il pagamento sia stato eseguito in seguito a domanda giudiziale e a successiva esecuzione forzata, perché in tal caso il pagamento è vincolato alla qualità processuale del soggetto che agisce o incassa.
  • Quando una somma sia stata riscossa da un soggetto in qualità di capogruppo o rappresentante di un'associazione temporanea di imprese, non è automaticamente configurabile una legittimazione passiva in proprio per l'intero importo: occorre distinguere tra riscossione in nome proprio e riscossione per conto dei rappresentati.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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