Cassazione Penale, Ordinanza n. 17003/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Rileva inoltre, solo ad abundantiam, la manifesta genericità del ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato per un reato in materia di stupefacenti, ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 23/04/2025. La Corte di cassazione rileva che il ricorso è stato presentato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p. prevedendo, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale. Nel caso concreto tale requisito mancava. La Corte aggiunge che, comunque, il ricorso era anche del tutto generico e privo di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, ma tale ulteriore rilievo è ritenuto ultroneo rispetto alla causa di inammissibilità principale.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata quale titolo di reato oggetto del giudizio di legittimità.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale; la proposizione personale non è consentita dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017.
Richiamata quale fonte della modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. che rende inammissibile il ricorso personale.
Massime di principio
- Dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
- Quando il ricorso è affetto da un vizio processuale assorbente che ne determina l'inammissibilità, il giudice può dichiarare superfluo l'esame di ulteriori doglianze, come la genericità dei motivi o il mancato confronto con la motivazione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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