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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19957/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione e carenza di motivazione per omissione di pronuncia da parte della Corte d'appello sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), nonostante l'assenza di precedenti ostativi e la condotta riparatoria e collaborativa; 2) vizio di motivazione per mancata derubricazione del reato da bancarotta distrattiva a bancarotta preferenziale (art. 216, comma 3, l. fall.), sostenendo che i prelevamenti fossero proporzionati rispetto all'attività svolta dall'amministratrice e dunque riconducibili a compenso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, constatando che la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sospensione condizionale della pena pur essendo tenuta a dare una motivazione, pertanto ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale omissione e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per un nuovo giudizio sul punto. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso nel resto, ritenendo il secondo motivo manifestamente infondato e privo di specificità: la valutazione circa la natura del prelievo (se riconducibile a compenso congruo o a distrazione) è questione di merito rimessa al giudice di merito e richiede prove documentali presenti nel processo.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen. (sospensione condizionale della pena)

    La Corte rileva che la richiesta di sospensione condizionale deve essere esaminata e motivata dal giudice d'appello se proposta; l'omissione di pronuncia su tale richiesta, in assenza di elementi preclusivi, costituisce vizio censurabile in cassazione.

  • art. 219, u.c., legge fallimentare

    La circostanza attenuante di cui alla norma è stata riconosciuta in sede di appello e ha inciso sulla rideterminazione della pena; la norma è stata applicata dalla Corte territoriale nella valutazione complessiva della pena.

  • art. 216, comma 3, legge fallimentare (bancarotta preferenziale)

    La distinzione tra bancarotta preferenziale e bancarotta distrattiva dipende da valutazioni di fatto: se esiste un diritto al compenso e il prelievo è congruo rispetto all'attività prestata, può configurarsi una fattispecie preferenziale; altrimenti può sussistere bancarotta distrattiva. Tale valutazione è rimessa al giudice di merito e richiede idonea prova documentale.

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    L'articolo attribuisce al giudice di appello il potere-dovere di pronunciarsi sulla sospensione condizionale; la giurisprudenza di legittimità impone che il giudice motivi in merito, anche sinteticamente, e che la parte possa censurare l'omissione in cassazione indicando gli elementi di fatto utili alla decisione.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 22533 del 25/10/2018

    Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che il giudice d'appello deve dare ragione, anche sinteticamente, del concreto esercizio del potere-dovere di decidere sulla sospensione condizionale e che l'omissione è deducibile in sede di legittimità se il ricorrente indica gli elementi fattuali che avrebbero consentito al giudice di esercitare il potere.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023

    Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Ciri, Rv. 285115 - 01

    La Corte ha stabilito che la qualificazione tra bancarotta preferenziale e bancarotta per distrazione richiede la verifica in fatto dell'esistenza di una delibera/quantificazione del compenso o, in mancanza, della correlazione tra diritto al compenso, prestazione effettiva e congruità del prelievo; tale accertamento è di merito.

Massime di principio

  • Se la sospensione condizionale della pena è espressamente richiesta in appello, il giudice d'appello deve pronunciarsi e motivare anche sinteticamente; l'omissione è motivo di annullamento parziale con rinvio.
  • In cassazione è ammissibile impugnare l'omissione del giudice di appello quando il ricorrente indica gli elementi di fatto rilevanti che avrebbero reso possibile e fondata la decisione favorevole.
  • La distinzione tra bancarotta preferenziale e bancarotta distrattiva è riservata alla valutazione di merito: occorre prove documentali sulla sussistenza del diritto al compenso e sulla congruità dei prelievi rispetto all'attività svolta.
  • Memorie e affermazioni in atti che richiamano documenti senza riprodurne il contenuto non sostituiscono l'acquisizione e la valutazione probatoria richiesta al giudice di merito.
  • In situazioni simili è strategico per la difesa produrre e richiamare testualmente documenti che attestino l'accettazione della carica, la determinazione o pratica del compenso e la congruità del prelievo, nonché chiedere espressamente la sospensione condizionale con motivazioni fattuali spiegate.
  • Quando si contesta la qualificazione giuridica del fatto (es. derubricazione del reato), occorre fornire elementi specifici e verificabili che consentano al giudice di merito di riformulare la qualificazione; in assenza di tali elementi il vizio è destinato a essere reputato infondato.

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