Ordinanza n. 127/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, • della nota prot.-OMISSIS- del 02.12.25 - trasmessa con raccomandata A/R in data 16.12.25 - con la quale l’A.S.P. di Palermo ha reso noto il rigetto dell’istanza della ricorrente volta all’accesso “al beneficio economico per le persone con disabilità gravissima”, giacché, dalla valutazione effettuata in data 19.11.25 dalla II Sub Commissione U.V.M., il sig. -OMISSIS- sarebbe risultato privo dei “requisiti previsti dall’art. 3 c. 2 del Decreto Interministeriale del 26/09/2016” e, pertanto, lo stesso non si troverebbe nella condizione di disabilità gravissima; • del giudizio espresso in data 19.11.25 dalla II sub Commissione U.V.M. relativamente al sig. -OMISSIS- (e conosciuto in data 13.01.26, a seguito di apposita istanza di accesso), con il quale quest’ultimo è stato ritenuto privo dei requisiti prescritti dall'art. 3 comma 2 del Decreto Interministeriale del 26.09.2016 per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima; • del verbale della visita effettuata dalla II Sub Commissione U.V.M. in data 19.11.25, relativamente al sig. -OMISSIS- (verbale conosciuto in data 13.01.26, a seguito di apposita istanza di accesso); • di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. e per l’accertamento (e il riconoscimento) in capo al sig. -OMISSIS- della predetta condizione di disabilità gravissima, al fine della concessione dei correlati benefici economici di cui alla l.r. n. 4 del 1° marzo 2017 e al D.P.R.S. 589/2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rigetto dell’istanza di accesso al beneficio economico per persone con disabilità gravissima, unitamente al giudizio e al verbale della Commissione U.V.M. che avevano escluso la sussistenza dei requisiti
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario disabile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota dell’A.S.P. di Palermo che ha rigettato l’istanza volta all’accesso al beneficio economico previsto per le persone con disabilità gravissima, sulla base della valutazione della II Sub Commissione U.V.M. La ricorrente ha inoltre impugnato il giudizio e il verbale della visita del 19 novembre 2025, conosciuti soltanto a seguito di accesso, chiedendo anche l’accertamento della sussistenza, in capo al beneficiario, della condizione di disabilità gravissima ai fini dell’ottenimento dei benefici economici previsti dalla normativa regionale. In sede cautelare sono state prospettate esigenze di tutela connesse al rigetto del beneficio. Il TAR ha ritenuto necessario verificare in istruttoria se ricorra la condizione prevista dall’art. 3, comma 2, lett. e), del d.m. 26 settembre 2016.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha fissato la trattazione nel merito del ricorso alla pubblica udienza del 23 giugno 2026. Contestualmente ha disposto un’incombenza istruttoria, nominando l’U.V.M. dell’A.S.P. di Messina quale organismo verificatore per accertare se il beneficiario presenti la condizione di disabilità gravissima prevista dall’art. 3, comma 2, lett. e), del d.m. 26 settembre 2016. Il verificatore dovrà depositare la relazione entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, previa trasmissione alle parti di uno schema di relazione e concessione di almeno dieci giorni per eventuali osservazioni. Sono state disciplinate l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio e le spese dell’incarico; le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L’ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento né accerta definitivamente la condizione di disabilità gravissima.
Norme richiamate
Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito; la disposizione è stata utilizzata per fissare l’udienza pubblica del 23 giugno 2026.
art. 3, comma 2, lett. e), d.m. 26 settembre 2016
Individua la condizione di disabilità gravissima la cui sussistenza deve essere verificata dall’organismo nominato dal TAR.
Richiamato per la liquidazione delle spese relative all’uso del mezzo proprio dell’organismo verificatore.
Richiamato, insieme all’art. 55 d.P.R. 115/2002, per la disciplina delle spese di trasferta del verificatore.
“a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta”
Prevede i termini decadenziali per la presentazione della domanda di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato e delle spese di trasferta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- In presenza di esigenze cautelari, il giudice amministrativo può accordare una tutela interinale mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell’atto impugnato.
- Quando la decisione amministrativa dipende da un accertamento tecnico-sanitario controverso, il giudice amministrativo può nominare un organismo pubblico diverso da quello che ha adottato la valutazione originaria quale verificatore, affidandogli il compito di accertare i fatti rilevanti per la decisione.
- L’organismo verificatore deve assicurare il contraddittorio tecnico procedendo alla trasmissione alle parti di uno schema di relazione prima del deposito e concedendo un termine non inferiore a dieci giorni per la formulazione di osservazioni.
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