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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5690/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Avellino (14/06/2023) per i reati di raccolta e intermediazione di scommesse senza le autorizzazioni previste (art.4 L.401/1989 e art.88 T.U.L.P.S.). Il Procuratore ha censurato la decisione ritenendo che il Tribunale non abbia considerato la normativa di emersione (art.1, commi 643 e 644 L.190/2014, poi prorogata dalla L. di stabilità 2016) che consentiva l'attribuzione di licenze temporanee: essendo la Stanleybet scelta a non aderire alla regolarizzazione, la mancata autorizzazione dell'esercente italiano non poteva giustificare l'esclusione della rilevanza penale della condotta dell'imputato; inoltre il Tribunale non avrebbe verificato se il centro fosse un mero centro di trasmissione dati o un normale punto di raccolta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato, ha annullato la sentenza di assoluzione e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Napoli ai sensi dell'art.569, comma 4, c.p.p. per un nuovo esame alla luce del quadro normativo richiamato. La Corte ha rilevato che il Tribunale non ha accertato se la Stanleybet avesse aderito alla procedura di regolarizzazione (licenze temporanee) e non ha verificato elementi fattuali decisivi (es. titolarità del conto corrente su cui erano versate le giocate) per escludere la rilevanza penale. Ha quindi indicato che se la società estera non avesse aderito alla regolarizzazione e l'attività non fosse riconducibile a un mero centro di trasmissione dati, ricorrerebbe il reato contestato; viceversa, se emerga che si trattava di mera trasmissione dati e regolarizzazione avvenuta, l'esclusione della rilevanza penale potrebbe essere confermata.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n.401, art.4 (commi 1, 4-bis, 4-ter)

    Disciplina il reato di raccolta e intermediazione di scommesse senza titolo: la Corte conferma che la condotta è penalmente rilevante quando l'attività di raccolta sia esercitata in assenza del prescritto titolo abilitativo, salvo che possa provare di essere mero centro di trasmissione dati.

  • T.U.L.P.S. art.88

    Prevede la licenza di polizia per gli esercenti la raccolta scommesse; l'ottenimento della licenza è condizione di liceità dell'attività svolta sul territorio italiano.

  • Legge 23 dicembre 2014, n.190, art.1, commi 643-644

    Normativa di 'emersione' che consentiva alle società straniere di ottenere licenze temporanee per regolarizzare l'attività di scommesse in Italia; la Corte osserva che la procedura non attribuisce titolo automatico senza verifica amministrativa, ma offre la possibilità di regolarizzazione che, se non utilizzata, può incidere sulla responsabilità penale degli operatori locali.

  • Legge di stabilità 2016, art.1, comma 926

    Proroga della disciplina di cui ai commi 643-644 L.190/2014; rilevante per l'ambito temporale in cui la regolarizzazione era possibile.

  • D.M. 1.3.2006 n.111, art.1 comma 2 lett.i

    Definizione dei 'luoghi di vendita' e dei centri di trasmissione dati: la Corte richiama che l'assenza di reato può sussistere se si dimostra che si trattava di un mero centro di trasmissione dati, ma tale condizione deve risultare da accertamenti concreti.

  • Codice di procedura penale, art.569, comma 4

    Norma che disciplina il rinvio per nuovo esame in caso di annullamento per la decisione impugnata; applicata dalla Cassazione per rimandare la causa alla Corte d'appello di Napoli.

  • Circolare Ministero dell'Interno 27 gennaio 2015

    Chiarisce che la procedura di emersione è finalizzata al rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art.88 T.U.L.P.S. e che la regolarizzazione temporanea mirava a porre rimedio a discriminazioni derivanti dal bando concessorio.

Massime di principio

  • Se un bookmaker estero non aderisce alla procedura di regolarizzazione prevista dalla legge di stabilità 2014 (commi 643-644) e continua ad operare, i punti vendita italiani che raccolgono scommesse per quel bookmaker possono essere ritenuti senza titolo e penalmente responsabilizzati.
  • La mera affermazione di una discriminazione subita dal bookmaker straniero nelle gare per le concessioni non esclude automaticamente la responsabilità penale dell'esercente italiano: occorre verificare se il bookmaker abbia effettivamente usufruito della procedura di regolarizzazione e se l'esercizio locale fosse autorizzato ai sensi dell'art.88 T.U.L.P.S.
  • Per escludere il reato bisogna accertare fattualmente che il punto di raccolta sia un 'mero centro di trasmissione dati' (nessun conto proprio per le giocate, trasferimento immediato delle somme all'allibratore, assenza di servizi tipici di un punto vendita indipendente). Tale status richiede verifiche documentali e bancarie (es. titolarità del conto su cui transitavano le giocate).
  • In fase di giudizio di merito il giudice deve controllare l'adesione alla procedura di emersione, la presenza di licenze temporanee rilasciate e la concreta organizzazione dei flussi finanziari: la mancanza di questi accertamenti può giustificare l'annullamento e il rinvio dalla Cassazione.
  • Quando il pubblico ministero impugna un'assoluzione sostenendo vizio di diritto per omissione di accertamenti rilevanti (es. adesione alla regolarizzazione), la Cassazione può annullare la sentenza e disporre il rinvio per un nuovo esame con istruttoria sulle questioni amministrative e contabili decisive.

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