Cassazione Civile, Ordinanza n. 21357/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro pari a euro 200 relativo a un atto di esecuzione mobiliare, deducendo genericità dell’atto impositivo, esenzione fiscale e violazione dello Statuto del contribuente. Dopo il pagamento dell’imposta, il contribuente aveva rinunciato agli atti e chiesto l’estinzione del giudizio. Il giudice di primo grado aveva dichiarato l’estinzione e condannato il rinunciante alle spese. In appello il contribuente contestava soltanto la regolazione delle spese, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto applicare il criterio della soccombenza virtuale e non la regola di cui all’art. 44 d.lgs. n. 546/1992. In cassazione ha riproposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., denunciando violazione degli artt. 91 c.p.c. e 306 c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR avrebbe omesso di valutare la fondatezza virtuale dell’originaria impugnazione ai fini delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che nella fattispecie non vi era stata cessazione della materia del contendere, ma estinzione del giudizio per espressa rinuncia al ricorso. In tale ipotesi opera la regola dell’art. 44, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, secondo cui il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo. La soccombenza virtuale presuppone invece una vera cessazione della materia del contendere, cioè un mutamento sopravvenuto della situazione sostanziale dedotta, condiviso da entrambe le parti, tale da rendere residua solo la questione delle spese. Poiché il versamento della somma da parte del terzo pignorato non era stato allegato come causa di non debenza dell’imposta né era stato dedotto un condiviso venir meno della controversia sul diritto sostanziale, non sussistevano i presupposti per derogare alla regola legale sulle spese. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese in cassazione per mancata difesa dell’intimata, ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo per la rappresentanza e difesa del ricorrente in proprio; non incide sulla ratio decisoria
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come base formale del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma il vizio è stato escluso
la rinuncia al ricorso estingue il processo; il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo
disciplinata l’estinzione del giudizio e la regola delle spese nei casi di cessazione della materia del contendere o definizione delle pendenze tributarie, nei limiti evidenziati dalla giurisprudenza costituzionale
invocato dal ricorrente per sostenere una diversa regolazione delle spese, ma non ritenuto applicabile in contrasto con la disciplina speciale tributaria
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla rinuncia, ma non decisivo ai fini della soluzione
norma processuale relativa alla trattazione in camera di consiglio e al deposito di memoria
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
citata come legge modificativa dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
art. 44, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
regola speciale che ha fondato la condanna alle spese in conseguenza della rinuncia
Massime di principio
- Nel processo tributario, la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio e comporta, come regola, la condanna del rinunciante al rimborso delle spese alle altre parti, salvo diverso accordo.
- La soccombenza virtuale è criterio utilizzabile per la liquidazione delle spese solo quando vi sia una vera cessazione della materia del contendere, cioè un sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta, condiviso dalle parti e tale da eliminare ogni contrasto sul merito.
- Se il fatto sopravvenuto è allegato da una sola parte e l’altra non vi aderisce, non può parlarsi automaticamente di cessazione della materia del contendere; occorre verificare se esso incida sull’interesse ad agire o sul soddisfacimento della pretesa, con le conseguenze processuali del caso.
- Per derogare alla disciplina legale delle spese in caso di rinuncia è necessario che l’atto abdicativo contenga o presupponga elementi idonei a far emergere la verosimile fondatezza dell’impugnazione e l’inapplicabilità della pretesa fiscale; il mero pagamento della somma non basta di per sé.
- La cessazione della materia del contendere presuppone un venir meno non contestato della controversia sul diritto sostanziale, non essendo sufficiente la sola sopravvenienza di un fatto che abbia reso inutile la prosecuzione del giudizio.
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