Cassazione Penale, Ordinanza n. 29922/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per resistenza a pubblico ufficiale è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 31/10/2025, che aveva confermato la sua condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Con un motivo unico ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che gli indizi non sarebbero stati gravi, precisi e concordanti e che, pertanto, non sarebbe stata raggiunta la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte ha tuttavia rilevato che le deduzioni erano formulate in termini sostanzialmente testuali e risultavano irrimediabilmente generiche, senza un confronto concreto con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
È il reato oggetto della conferma di condanna in appello; la sentenza non affronta il merito della fattispecie, limitandosi a prendere atto della condanna già pronunciata.
Il ricorso è stato articolato come denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e quindi inidonee a superare il vaglio di ammissibilità.
In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che contesti la motivazione della sentenza deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della decisione impugnata; deduzioni meramente assertive o riprodotte in forma quasi testuale sono inammissibili.
- La doglianza sulla insufficienza o inattendibilità degli indizi deve indicare puntualmente perché essi non sarebbero gravi, precisi e concordanti; una critica generica alla valutazione probatoria non consente il sindacato di legittimità.
- La mera prospettazione della mancata prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio non è sufficiente, se non è accompagnata da una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente sopporta anche gli oneri processuali conseguenti, inclusa la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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