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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29922/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per resistenza a pubblico ufficiale è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 31/10/2025, che aveva confermato la sua condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Con un motivo unico ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che gli indizi non sarebbero stati gravi, precisi e concordanti e che, pertanto, non sarebbe stata raggiunta la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte ha tuttavia rilevato che le deduzioni erano formulate in termini sostanzialmente testuali e risultavano irrimediabilmente generiche, senza un confronto concreto con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È il reato oggetto della conferma di condanna in appello; la sentenza non affronta il merito della fattispecie, limitandosi a prendere atto della condanna già pronunciata.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è stato articolato come denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e quindi inidonee a superare il vaglio di ammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che contesti la motivazione della sentenza deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della decisione impugnata; deduzioni meramente assertive o riprodotte in forma quasi testuale sono inammissibili.
  • La doglianza sulla insufficienza o inattendibilità degli indizi deve indicare puntualmente perché essi non sarebbero gravi, precisi e concordanti; una critica generica alla valutazione probatoria non consente il sindacato di legittimità.
  • La mera prospettazione della mancata prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio non è sufficiente, se non è accompagnata da una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente sopporta anche gli oneri processuali conseguenti, inclusa la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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