Cassazione Penale, Ordinanza n. 01235/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto l'equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti contestate e aveva rideterminato la pena per il tentato impossessamento del denaro contenuto in uno sportello bancomat, commesso in concorso con altri e travisati, mediante esplosione dello sportello con innesco di gas acetilene. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe violato il divieto di reformatio in peius applicando, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, una pena base più alta rispetto al primo grado, oppure una diminuzione per il tentativo inferiore. Con il secondo motivo ha censurato il vizio di motivazione sulla determinazione della pena base e sulla riduzione per il tentativo, contestando la valutazione di gravità del fatto e della personalità, nonché il rilievo attribuito alla recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché gli atti processuali smentivano la dedotta violazione del divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello non aveva fissato una pena base superiore a quella di primo grado e la pena finale era comunque inferiore a quella inflitta in primo grado. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la motivazione sulla pena era adeguata, fondata sulla gravità del fatto, sulle modalità esecutive particolarmente allarmanti, sull'uso di esplosivo e sulla personalità dell'imputato, con corretto richiamo alla recidiva; inoltre, la censura investiva profili di discrezionalità del giudice di merito non sindacabili in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per qualificare il tentativo di furto/rapina dell'imputato, quale delitto tentato con atti idonei e diretti in modo non equivoco.
Richiamato per fondare il concorso di persone nel reato.
Richiamato per il delitto di furto, quale titolo base della contestazione.
Richiamato per le aggravanti del furto contestate.
Richiamato per l'aggravante della circostanza del tempo di notte tale da ostacolare la pubblica e privata difesa.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità la dedotta violazione del divieto di reformatio in peius deve trovare riscontro negli atti processuali; se la pena finale irrogata in appello è inferiore a quella di primo grado e la pena base non è stata aumentata oltre il limite consentito, la censura è infondata.
- La determinazione della pena base e della diminuzione per il tentativo rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione dia conto in modo adeguato della gravità del fatto, delle modalità esecutive e della personalità dell'imputato.
- La valutazione della recidiva può legittimamente essere valorizzata ai fini del giudizio sulla pericolosità e sulla commisurazione della pena, purché il giudice dia una motivazione coerente con le concrete modalità del fatto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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