Cassazione Civile, Ordinanza n. 24752/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un ruolo esattoriale e un avviso di accertamento esecutivo per complessivi euro 2.467,40, venuto a conoscenza del debito solo tramite accesso agli uffici del concessionario. Il giudizio di primo grado si era concluso con l’accoglimento integrale del ricorso e con la condanna della controparte alle spese, liquidate in euro 350,00 oltre accessori. In appello il contribuente aveva contestato soltanto la statuizione sulle spese, ritenendola incongrua rispetto ai parametri forensi. La CTR aveva respinto l’appello affermando che la liquidazione fosse corretta perché nel primo grado non vi sarebbero state attività istruttorie e decisionali, i parametri sarebbero derogabili e la causa era di estrema semplicità. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione dell’art. 4 del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, delle tabelle allegate, dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la fase istruttoria andava riconosciuta per il deposito di memoria illustrativa ex art. 32 d.lgs. 546/1992, che la fase decisionale non poteva essere esclusa in astratto e che la deroga ai parametri minimi era consentita solo con specifica motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo nei limiti esposti: ha affermato che, nel sistema del d.m. 55/2014, i parametri forensi non sono più inderogabili ma costituiscono criteri di orientamento; tuttavia, il giudice deve rispettare i parametri e giustificare gli scostamenti apprezzabili. Nel caso concreto la CTR avrebbe dovuto considerare, per il primo grado, anche la fase istruttoria in presenza del deposito della memoria illustrativa, mentre correttamente aveva escluso la fase decisionale perché non risultavano attività in essa riconducibili. Quanto al secondo grado, la Corte ha ritenuto che le spese dovessero essere riliquidate nei minimi tabellari in relazione alle sole fasi di studio e introduttiva. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con riliquidazione delle spese di primo, secondo grado e cassazione, ponendole a carico dell’agente della riscossione e disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
i parametri di liquidazione dei compensi forensi non sono più vincolanti in senso assoluto; costituiscono criteri di orientamento e misura standard della prestazione, ma lo scostamento apprezzabile dai valori medi richiede motivazione
richiamato insieme alle tabelle allegate come base della liquidazione delle spese
ha aggiornato i parametri/tabellari rilevanti per la liquidazione
norma sulle spese nel processo tributario, richiamata come parametro della censura
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza
richiamato come norma sulla motivazione
fondamento del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso
il deposito della memoria illustrativa è stato valorizzato come attività idonea a integrare la fase istruttoria
art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c.
ha consentito alla Corte di decidere la causa nel merito senza rinvio, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto
Massime di principio
- Nel sistema del d.m. n. 55/2014, come modificato, i parametri tabellari per la liquidazione degli onorari forensi non hanno carattere inderogabile: essi fungono da criteri di riferimento per la misura standard del compenso.
- Il giudice può liquidare le spese entro i valori tabellari senza una motivazione specifica; deve invece dare conto della scelta solo quando si discosti in modo apprezzabile dai parametri medi o effettui riduzioni/aumenti ulteriori rispetto al modello tabellare.
- Ai fini della liquidazione per fasi, la fase istruttoria va riconosciuta quando nel giudizio sia stata effettivamente svolta un’attività riconducibile alle attività previste dalla disciplina tariffaria, anche se limitata al deposito di una memoria illustrativa.
- La fase decisionale non può essere riconosciuta in astratto: occorre allegare o accertare lo svolgimento di attività concretamente riconducibili a quella fase, quali precisazione delle conclusioni, memorie conclusionali, discussione orale o attività successive alla decisione.
- Quando il giudizio di cassazione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito anche sulla liquidazione delle spese.
- Nella liquidazione delle spese del processo tributario devono essere considerate le singole fasi effettivamente svolte e il valore concreto della controversia, applicando i parametri minimi o comunque motivando eventuali scostamenti.
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