Cassazione Penale, Sentenza n. 13999/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro la sentenza del 27/04/2022 che aveva condannato l'imputato a 5.000 euro di multa per il reato ex art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Due motivi principali: (1) violazione di legge processuale per mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, essendo la notifica della citazione stata effettuata presso un difensore d'ufficio con cui l'imputato non aveva avuto alcun contatto; il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'assenza e adottare le misure previste prima di procedere; (2) motivazione contraddittoria: il giudice ha riconosciuto l'indigenza e la scarsa conoscenza dell'italiano da parte dell'imputato ma non ha valutato l'esistenza di cause di forza maggiore o l'assenza di volontarietà, né misure alternative di aiuto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, con particolare rilievo al primo motivo. Ha accertato che la notifica al difensore d'ufficio non era sufficiente in mancanza di prova di contatti effettivi tra imputato e difensore; in tali ipotesi il giudice avrebbe dovuto espletare gli adempimenti previsti dall'art. 420-quater, comma 1 (ora art. 420-bis, comma 5) del codice di procedura penale prima di procedere in assenza. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Venezia, in diversa persona fisica. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286
Norma sostanziale richiamata quale titolo di reato per la condanna (violazione della normativa sull'immigrazione). Non oggetto diretto del vizio ritenuto dalla Corte.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata rispetto ai limiti di specificazione dei motivi di ricorso; indica che i motivi sono esposti nei limiti strettamente necessari.
art. 420-quater, comma 1, cod. proc. pen. (ora art. 420-bis, comma 5)
Disposizione procedurale che impone specifici adempimenti prima di procedere nel giudizio in assenza dell'imputato; la Corte ha ritenuto che tali adempimenti debbano essere eseguiti quando non vi sia prova di un rapporto effettivo tra imputato e difensore d'ufficio.
Sez. U., Sentenza n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail Darwish)
Giurisprudenza richiamata per il principio che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a fondare la dichiarazione di assenza; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale o altri elementi che dimostrino la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Richiamata per il principio che la Corte può accedere alla lettura degli atti del procedimento quando è dedotto un vizio relativo alla notifica o alla conoscenza del processo.
Massime di principio
- La notifica della citazione presso il difensore d'ufficio non vale automaticamente come prova della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato: il giudice deve accertare l'effettivo rapporto tra imputato e difensore prima di dichiarare l'assenza.
- In assenza di prova di contatti fra imputato e difensore, il giudice è tenuto ad eseguire gli adempimenti previsti dall'art. 420-quater (oggi art. 420-bis) cod. proc. pen. prima di procedere in assenza; il mancato rispetto di tali garanzie può determinare l'annullamento della sentenza con rinvio.
- Fattori di vulnerabilità dell'imputato (indigenza, scarsa conoscenza della lingua) devono essere considerati dal giudice e possono richiedere misure di tutela procedurale, ma non eliminano automaticamente la responsabilità penale in assenza di prova di forza maggiore o di assenza di volontarietà.
- Quando il diritto di difesa risulta leso per carenze nella notifica o nella rappresentanza effettiva, il rimedio giurisdizionale principale è l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio, spesso in diversa persona fisica per assicurare imparzialità procedurale.
- Per evitare invalidità processuali, è buona prassi che difensori d'ufficio e uffici giudiziari conservino e documentino i contatti effettivi con l'imputato (ricevute di consegna, verbali di colloquio, dichiarazioni sull'instaurazione del rapporto) prima di procedere in sua assenza.
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