Cassazione Penale, Ordinanza n. 30927/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma indirettamente la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di merito per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di furto in abitazione. Dal testo emerge che il ricorso era articolato in due motivi, ma la Corte di cassazione li ha ritenuti entrambi intrinsecamente generici: mancava una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a sostegno dell'impugnazione e mancavano congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata. Non risultano ulteriori censure specificamente analizzate nel testo disponibile.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata solo per individuare il reato per cui l'imputato era stato condannato nei gradi di merito
la genericità intrinseca dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano intrinsecamente generici, cioè privi di una puntuale esposizione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione e privi di specifici riferimenti critici alla motivazione della decisione impugnata.
- La censura in cassazione deve confrontarsi in modo concreto con la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza di tale confronto, il motivo non assolve alla funzione di critica vincolata richiesta dal giudizio di legittimità.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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