Cassazione Penale, Ordinanza n. 00958/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Nel procedimento di esecuzione il condannato ha chiesto che fosse riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti già oggetto di due separate sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Catania nel 2020 e dal G.i.p. del Tribunale di Catania nel 2016. A sostegno del ricorso contro il diniego del giudice dell'esecuzione, ha dedotto un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i fatti fossero omogenei, entrambi riconducibili a condotte in materia di armi, e che la distanza temporale di circa due anni non escludesse di per sé un medesimo disegno criminoso, potendo trattarsi di una persona abitualmente armata. Ha quindi affermato la sussistenza di elementi sintomatici della volizione unitaria, richiamando modalità della condotta, unicità del bene protetto, omogeneità delle violazioni, causale e condizioni di tempo e luogo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione, che aveva valorizzato la notevole distanza temporale tra i fatti e la loro disomogeneità oggettiva, essendo uno relativo alla detenzione di un'arma da fuoco e l'altro al porto di un oggetto atto a offendere. Ha inoltre rilevato che il condannato non aveva allegato elementi specifici e concreti idonei a dimostrare la preventiva programmazione unitaria richiesta per la continuazione. Per conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disciplina della continuazione in executivis richiede elementi sintomatici di una preventiva programmazione unitaria; non può tradursi in un beneficio automatico derivante dalla mera reiterazione del reato e va distinta dall'abitualità a delinquere.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata quale parametro per subordinare la condanna alla cassa delle ammende alla mancanza di elementi che facciano ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione, chi invoca il riconoscimento della continuazione tra reati già definiti con sentenze irrevocabili ha l'onere di allegare elementi concreti e specifici che dimostrino una preventiva programmazione unitaria dei fatti.
- La sola omogeneità astratta dei reati o la comune attinenza al medesimo settore di illiceità non bastano, se mancano dati fattuali capaci di superare indici contrari quali la distanza temporale e la disomogeneità delle condotte.
- Il riconoscimento della continuazione non può essere fondato su affermazioni generiche o su mere congetture sulla personalità dell'agente, ma richiede un quadro fattuale idoneo a evidenziare un unico disegno criminoso.
- In sede di impugnazione, la manifesta carenza di specificità dei motivi può determinare l'inammissibilità del ricorso e la conseguente applicazione delle statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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