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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06290/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva promosso giudizio di ottemperanza per dare esecuzione a una precedente sentenza passata in giudicato che aveva accolto solo in parte il ricorso relativo alla TARSU 2010. In quella decisione si era affermato che la tassa dovesse essere determinata sulla base dell'ultima tariffa regolarmente approvata dal consiglio comunale, con conseguente rimborso di quanto versato in eccesso applicando le tariffe deliberate dalla giunta municipale, ritenute illegittime. Il giudice dell'ottemperanza aveva però rigettato il ricorso ritenendo che il giudicato non imponesse al Comune un obbligo specifico e che, quindi, non fosse possibile sostituire coattivamente l'ente nella determinazione delle tariffe. In cassazione la contribuente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 70 del d.lgs. 546/1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., lamentando l'erronea esclusione della possibilità di ottemperanza e, implicitamente, l'errato mancato esercizio del potere del giudice di dare effettiva esecuzione al giudicato; il secondo motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, interpretando l'art. 70 del d.lgs. 546/1992 nel senso che il ricorso per cassazione contro la sentenza resa in ottemperanza può denunciare non solo la violazione delle norme specifiche del procedimento, ma anche ogni error in procedendo, incluso il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il giudicato. Nel merito ha accolto il primo motivo perché la precedente sentenza era sufficientemente chiara nell'indicare la tariffa da applicare alla TARSU 2010, richiamando l'ultima tariffa regolarmente approvata dal consiglio comunale e la tariffa vigente in precedenza. Di conseguenza l'ottemperanza era possibile mediante rideterminazione del tributo secondo quel criterio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza è ammissibile non solo per violazione delle norme che disciplinano quel giudizio, ma per qualsiasi error in procedendo del giudice dell'ottemperanza, compreso il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di dare esecuzione al giudicato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, in relazione alla disciplina dell'ottemperanza.

  • art. 385, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità nel giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria, il sindacato di legittimità può investire anche l'omesso o errato esercizio del potere del giudice di interpretare e integrare il giudicato ai fini della sua esecuzione.
  • L'ottemperanza è ammissibile quando il giudicato contenga elementi sufficientemente chiari per consentire la rideterminazione dell'obbligazione secondo il comando giudiziale, anche se l'amministrazione non abbia spontaneamente dato attuazione alla decisione.
  • Se la sentenza passata in giudicato indica il criterio di calcolo del tributo da applicare, il giudice dell'ottemperanza deve darvi esecuzione senza negare in radice la praticabilità del rimedio.
  • La violazione dell'art. 70 d.lgs. 546/1992 può consistere anche in un error in procedendo del giudice dell'ottemperanza che non utilizzi correttamente i propri poteri esecutivi rispetto al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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