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Sentenza

Sentenza del 27/07/2016 n. 15571 - Corte di Cassazione

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Base imponibile - Contributi versati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale - Inclusione - Eccezione - Espressa previsione di legge.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso della maggiore IRAP versata per il 2004, sostenendo che il 67,06% del contributo regionale ricevuto per il trasporto pubblico locale fosse correlato ai costi del personale, indeducibili ai fini IRAP, e dovesse quindi essere escluso dalla base imponibile. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale impostazione, sostenendo che i contributi regionali dovessero essere integralmente inclusi nella base imponibile IRAP, non essendo prevista da una legge l'esclusione invocata dalla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Ha stabilito che i contributi regionali destinati alle imprese di trasporto pubblico locale concorrono alla base imponibile IRAP anche se esclusi dalle imposte dirette, salvo un'espressa esclusione prevista dalla legge istitutiva del contributo o da altra disposizione speciale. La correlazione tra contributo e costo del personale prevista dalla normativa regionale lombarda non era sufficiente, così come non lo era una comunicazione della Giunta regionale. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 5, comma 3

    I contributi erogati dalle Regioni alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale devono essere inclusi nella base imponibile IRAP anche se esclusi dalla base imponibile delle imposte dirette, salvo che l'esclusione sia espressamente prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi o da altre disposizioni speciali.

    La regola generale è l'inclusione dei contributi nella base imponibile IRAP. L'esclusione costituisce un'eccezione e deve risultare da una specifica previsione legislativa.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3

    La disposizione è stata invocata dalla contribuente e valorizzata dai giudici di merito, ma la Cassazione ha ritenuto prevalente la disciplina speciale e successiva contenuta nell'art. 5, comma 3, della legge n. 289 del 2002.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11-bis

    Richiamata tra le norme oggetto di censura nel ricorso dell'Agenzia delle Entrate; la decisione si fonda principalmente sulla disciplina speciale dei contributi al trasporto pubblico locale.

  • D.L. n. 833 del 1986, art. 3, convertito dalla legge n. 18 del 1987

    La possibile esclusione dei contributi dalla base imponibile delle imposte dirette non determina automaticamente la loro esclusione dalla base imponibile IRAP.

  • Legge regionale Lombardia n. 13 del 1995, artt. 4 e 13

    Le norme collegano il contributo pubblico al costo standard e, indirettamente, al costo del personale, ma non stabiliscono espressamente l'esclusione del contributo dalla base imponibile IRAP.

Massime di principio

  • Per i contributi regionali alle imprese di trasporto pubblico locale, l'inclusione nella base imponibile IRAP costituisce la regola, anche quando il contributo non rileva ai fini delle imposte dirette.
  • L'esclusione dal calcolo IRAP è possibile soltanto se prevista in modo espresso dalla legge istitutiva del contributo o da una disposizione speciale di rango legislativo.
  • La mera destinazione del contributo alla copertura di costi indeducibili, compresi i costi del personale, non è sufficiente a escluderlo dalla base imponibile IRAP.
  • Atti amministrativi, comunicazioni o interpretazioni della Giunta regionale non possono introdurre deroghe alla regola legislativa dell'inclusione del contributo nella base imponibile.
  • In casi analoghi occorre verificare anzitutto il testo della legge che istituisce il contributo: in assenza di un'espressa clausola di esclusione IRAP, il contributo deve essere normalmente assoggettato all'imposta.

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