Sentenza del 26/07/2022 n. 3433 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Cessazione della materia del contendere - Annullamento in autotutela - Condanna dell'Ufficio alle spese di lite per soccombenza virtuale - Condizione - Illegittimità dell'atto sin dall'emanazione - Altre ipotesi - Compensazione delle spese di lite - Legittimità - Fondamento - Comportamento conforme ai principi di lealtà - Compensazione - Giustificata ai sensi dell'art. 88 c.p.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un atto tributario; durante il processo l'Ufficio ha annullato l'atto in sede di autotutela determinando la cessazione della materia del contendere. La questione principale era se l'annullamento comportasse automaticamente la condanna dell'Ufficio alle spese processuali per soccombenza virtuale o se fosse possibile compensare le spese quando l'atto non risultava manifestamente illegittimo sin dall'emanazione.
La decisione
Il giudice ha stabilito che la cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela non determina automaticamente la condanna dell'Ufficio alle spese. È necessario valutare se l'atto annullato fosse manifestamente illegittimo sin dall'emanazione. Se l'illegittimità era manifesta, può sussistere la condanna per soccombenza virtuale; se invece l'atto non era manifestamente illegittimo, l'annullamento può essere considerato comportamento conforme ai doveri di lealtà e correttezza (art. 88 c.p.c.), giustificando la compensazione delle spese o altra soluzione favorevole all'Ufficio. Pertanto, nel caso concreto è stata ammessa la possibilità di compensazione delle spese invece della condanna automatica dell'Ufficio.
Norme richiamate
art. 15, comma 2, d.lgs. 546/92
Norma che disciplina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta eliminazione dell'interesse del ricorrente; utilizzata per valutare gli effetti processuali dell'annullamento dell'atto in autotutela
Consente al giudice, nella valutazione delle spese, di compensarle quando il comportamento delle parti è stato conforme ai principi di lealtà e correttezza; applicata per giustificare la compensazione delle spese a fronte di un annullamento non manifestamente illegittimo
Massime di principio
- La mera cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela non determina automaticamente la condanna dell'amministrazione alle spese: il giudice deve valutare la manifesta illegittimità dell'atto sin dall'emanazione.
- Se l'atto è manifestamente illegittimo sin dall'origine, l'annullamento posteriore può giustificare la condanna dell'Ufficio per soccombenza virtuale e l'attribuzione delle spese al resistente.
- Se l'illegittimità non è manifesta, l'annullamento in autotutela può essere considerato comportamento leale e corretto e legittimare la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 88 c.p.c.
- In giudizio il ricorrente deve documentare e argomentare la manifesta illegittimità dell'atto per ottenere la condanna delle spese; l'Ufficio deve dimostrare che l'atto era discutibile e che l'annullamento è avvenuto in buona fede e con tempestività.
- È opportuno, in casi analoghi, chiedere al giudice la valutazione specifica circa la gravità e la manifesta illegittimità dell'atto e formulare richieste alternative (condanna alle spese o compensazione) a seconda dell'esito della valutazione.
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