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Sentenza

Sentenza del 26/07/2022 n. 939 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Fatture per operazioni inesistenti - onere della prova. Esito del giudizio penale nel processo tributario - Non rilevanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio notificava avvisi di accertamento per i periodi 2008-2009-2011 ritenendo inesistenti due fatture (2008 e 2009) relative allo sviluppo/cessione di software (importi rilevanti) e rettificando i redditi e l'assoggettamento IRAP. I contribuenti impugnavano l'atto contestando la nullità del PVC e dell'avviso (tempi di notifica/raddoppio dei termini, delega di sottoscrizione), l'inesistenza dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP e adducevano rilievi probatori e sentenze penali favorevoli. L'Ufficio sosteneva la carenza di elementi probatori dei pagamenti, la genericità delle fatture, incongruenze contabili e l'identità soggettiva tra emittente e ricevente, chiedendo conferma dell'accertamento e proponendo appello incidentale per altri elementi di recupero.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello dei contribuenti e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia, confermando integralmente gli avvisi di accertamento. Ha ritenuto infondate le eccezioni di nullità del PVC e dell'avviso (prodotte le schede anagrafiche e l'ordine di servizio con deleghe), ha applicato il criterio del raddoppio dei termini valido per l'atto notificato prima delle modifiche legislative del 2015 e ha valutato come gravi, precisi e concordanti gli indizi di inesistenza oggettiva delle operazioni (descrizioni generiche delle fatture, mancanza di tutela giuridica dei software, assenza di documentazione di pagamento, incongruenze contabili). Ha escluso rilevanza vincolante della sentenza penale (prescrizione o assoluzione non osta all'accertamento tributario). Ha confermato l'assoggettamento IRAP per l'attività associata e condannato i ricorrenti alle spese (compenso liquidato €3.500 per il grado).

Norme richiamate

  • art. 654 c.p.p.

    La decisione penale non produce effetti automatici sul giudizio tributario; l'assoluzione o prescrizione non vincola il giudice tributario.

  • art. 43 DPR 600/1973 (commi 1 e 3)

    Il raddoppio dei termini d'accertamento per violazioni che impongono obbligo di denuncia è applicabile secondo il testo vigente al momento della notifica dell'atto; per atti notificati prima del D.Lgs. 128/2015 basta l'obbligo di denuncia, non la materiale presentazione.

  • art. 57 DPR 633/1972 (comma 1 e 3)

    Analogo regime del raddoppio dei termini ai fini IVA; rileva il medesimo principio temporale e soggettivo richiamato per l'imposta sui redditi.

  • D.Lgs. 546/1992 art. 7, comma 4

    Nel processo tributario operano limiti della prova differenti da quelli penali; sono ammesse anche presunzioni semplici che, se adeguate, possono fondare l'accertamento fiscale.

  • D.Lgs. 546/1992 art. 57

    Limiti all'introduzione di nuovi motivi in appello: questioni non sollevate nel primo grado sono inammissibili salvo specifiche eccezioni.

  • art. 21, comma 2 DPR 633/1972

    Requisiti essenziali della fattura: la mancanza di elementi obbligatori e la genericità nella descrizione sono indizio favorevole all'inesistenza dell'operazione.

  • D.Lgs. n. 128/2015 e Legge n. 208/2015 (commi 130-132)

    Norme intervenute sul regime del raddoppio dei termini e relativi effetti temporali e transitori; la sentenza applica la disciplina in vigore al momento della notifica dell'atto impugnato.

  • art. 331 c.p.p.

    Rinvio normativo utilizzato per valutare quando una violazione comporti obbligo di denuncia e quindi l'eventuale raddoppio dei termini d'accertamento.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario una sentenza penale di assoluzione o la prescrizione non hanno effetto preclusivo automatico: il giudice tributario valuta autonomamente le prove e può fondare l'accertamento su indizi adeguati anche se insufficienti per la condanna penale.
  • Fatture di importo rilevante, soprattutto per cessioni di software o beni immateriali, richiedono descrizioni specifiche (funzioni, ambito di licenza, durata, titolarità del diritto d'autore) e documentazione di supporto (contratti, registrazioni, pagamenti); la genericità è indice grave a carico del ricevente.
  • Il contribuente ha l'onere di fornire prove positive dell'esistenza dell'operazione (contratti, prova dei pagamenti, tutela giuridica del software); in loro mancanza indizi e discrepanze contabili possono legittimare il recupero fiscale.
  • La regola sul raddoppio dei termini d'accertamento va applicata secondo la normativa vigente al momento della notifica dell'atto: per atti anteriori ad alcune modifiche legislative è sufficiente l'obbligo di denuncia (non la sua effettiva presentazione).
  • Exceptioni formali (validità della delega, termini, nullità del verbale) devono essere sollevate e documentate già nel primo grado di giudizio; se non contestate tempestivamente rischiano di essere inammissibili in appello.
  • Nella valutazione del requisito IRAP per studi associati si considera l'autonoma organizzazione dell'attività nel suo complesso e non singole tipologie di compensi; il contribuente che nega l'imposta deve provare l'assenza di autonoma organizzazione complessiva.
  • Le presunzioni e gli indizi contabili (anomalie nei conti, registrazioni simultanee, assenza di registri contrattuali e pagamenti) possono, se gravi, precisi e concordanti, fondare l'accertamento tributario anche quando le stesse risultino insufficienti per il processo penale.

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