Sentenza del 26/07/2022 n. 5592 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
massima n. 63 /2022 -ACCERTAMENTO - Analitico induttivo - Presunzione ricavi - Indizi - Requisiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un accertamento analitico-induttivo fondato sulla presunzione di ricavi superiori a quelli contabilizzati, basato sul confronto tra prezzi di acquisto e di rivendita effettuato soltanto su alcuni articoli e non su un inventario generale della merce oggetto dell'accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, per fondare l'accertamento analitico-induttivo e la presunzione di maggiori ricavi, non sono sufficienti meri indizi o il confronto limitato tra prezzi d'acquisto e di rivendita su alcuni articoli. Occorrono circostanze gravi, precise e concordanti e un accertamento esteso (es. inventario generale della merce). L'accertamento è quindi ritenuto carente e viene annullato/rigettato nella parte in cui si fondava su tali elementi insufficienti.
Norme richiamate
art. 2729 cod. civ.
La norma sulle presunzioni richiede che le presunzioni utilizzate per provare fatti allegati siano fondate su elementi gravi, precisi e concordanti; non può applicarsi una presunzione quando si dispone soltanto di indizi isolati.
art. 39, comma 1, lett. d) DPR 600/1973
L'art. 39 autorizza l'Amministrazione a determinare il reddito con metodi induttivi, ma l'uso di tali metodi richiede elementi probatori significativi e congruenti (non è legittimo un accertamento basato esclusivamente su confronti parziali di prezzi senza riferimento all'intera massa di merci).
Massime di principio
- Per un accertamento analitico-induttivo valido è necessario che gli elementi probatori siano gravi, precisi e concordanti; i semplici indizi non sono sufficienti.
- Il confronto tra prezzi di acquisto e di rivendita può essere utile ma, se limitato ad alcuni articoli, non può da solo fondare la presunzione di maggiori ricavi; occorre un inventario generale o altri dati esaustivi.
- Il contribuente può impugnare l'accertamento denunciando l'insufficienza e la frammentarietà delle prove: l'Amministrazione deve dimostrare la concretezza e l'ampiezza delle evidenze.
- In pratica, le commissioni e i giudici richiedono che i metodi induttivi non siano applicati in modo meramente astratto ma supportati da riscontri oggettivi e completi.
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