Sentenza del 26/07/2022 n. 5585 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
massima n. 61- ACCERTAMENTO - TARI - Erogazione - Presupposti - Riduzione - Prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il contribuente ha chiesto la riduzione della TARI sostenendo che il servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti non fosse effettivamente erogato nella zona dell'immobile, essendo egli stesso ad organizzare la gestione del rifiuto; la questione verteva sull'applicabilità della riduzione prevista dall'art. 59, comma 4, del D.lgs. n. 507/1993 e sull'onere della prova relativo all'effettiva mancata o gravemente difforme erogazione del servizio
La decisione
la Corte ha ritenuto che la tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti è comunque dovuta, sebbene possa essere ridotta ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.lgs. n. 507/1993 quando il Comune abbia istituito e attivato il servizio nella zona dell'immobile anche se il contribuente provvede direttamente alla gestione; tuttavia il riconoscimento della riduzione richiede un accertamento specifico dell'effettiva erogazione del servizio in termini di gravi difformità rispetto a quanto previsto da norme e regolamenti, e l'onere della prova di tali difformità grava sul contribuente che invoca la riduzione
Norme richiamate
D.lgs. n. 507/1993 - art. 59, comma 4
la norma consente una riduzione della tassa quando il servizio non sia reso, ma la riduzione non opera automaticamente se il contribuente gestisce il servizio privatamente: è necessario un accertamento specifico di mancata o gravemente difforme erogazione del servizio, con onere probatorio a carico del contribuente
Massime di principio
- La mera gestione privata del servizio di raccolta rifiuti da parte del contribuente non esonera automaticamente dal pagamento della TARI se il Comune ha istituito e attivato il servizio nell'area.
- Il diritto a una riduzione della TARI presuppone l'accertamento concreto e specifico di una mancata o gravemente difforme erogazione del servizio rispetto a norme e regolamenti.
- L'onere della prova circa l'effettiva mancanza o gravità delle difformità del servizio grava sul contribuente che chiede la riduzione: è necessario produrre prove documentali e, se possibile, segnalazioni/accertamenti formali dell'ente competente.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe raccogliere e conservare elementi probatori quali comunicazioni al Comune, ispezioni, verbali di accertamento, testimonianze e documentazione fotografica per sostenere la richiesta di riduzione.
- Il Comune, per difendersi da richieste di riduzione, dovrà documentare l'istituzione, l'attivazione e l'effettiva erogazione del servizio nell'area interessata.
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