Sentenza del 26/07/2022 n. 3442 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie, catastali - Atti giudiziari - Accertamento di diritti a contenuto patrimoniale - Imposta di registro all'1% - Art. 8, comma 1, lett. c), Tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/86 - Corrispettivi o prestazioni assoggettate ad IVA - Irrilevanza - Principio di alternatività Iva e registro - Art. 40, d.P.R. 131/86 - Applicabilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione dell'imposta di registro su atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (in particolare diritto di credito), sostenendo che, trattandosi di corrispettivi o prestazioni soggette a IVA, dovesse operare il principio di alternatività tra IVA e registro di cui all'art. 40 del d.P.R. 131/86 e quindi non potesse essere applicata l'imposta di registro proporzionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto che gli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale siano soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota dell'1%, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/86, anche quando riguardino corrispettivi o prestazioni assoggettate ad IVA. Ha escluso l'applicabilità del principio di alternatività IVA/registro previsto dall'art. 40 del d.P.R. 131/86 agli atti giudiziari di accertamento, confermando così la pretesa erariale. La pronuncia richiama anche giurisprudenza consolidata (Cass. 3459/21, 31409/18, 22502/17).
Norme richiamate
Tariffa, parte prima allegata al d.P.R. 131/86, art. 8, comma 1, lett. c)
art. 8, comma 1, lett. c) Tariffa parte prima d.P.R. 131/86
Gli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale rientrano nella fattispecie imponibile prevista da questa norma e sono assoggettati all'imposta di registro in misura proporzionale (aliquota 1%).
d.P.R. 131/86, art. 40
Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro disciplinato dall'art. 40 non si applica agli atti giudiziari di accertamento di diritti patrimoniali; pertanto la soggezione ad IVA del corrispettivo o della prestazione non esclude l'applicazione dell'imposta di registro prevista dall'art. 8.
Massime di principio
- Gli atti giudiziari che accertano diritti di contenuto patrimoniale (es. sentenze, decreti, provvedimenti che riconoscono un credito) sono normalmente soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale secondo l'art. 8, comma 1, lett. c) della Tariffa allegata al d.P.R. 131/86, anche se l'oggetto economico del diritto riguarda prestazioni soggette a IVA.
- Non è corretto ritenere automaticamente applicabile il principio di alternatività IVA/registro (art. 40 d.P.R. 131/86) ogni qualvolta l'atto si riferisca a corrispettivi soggetti a IVA: occorre valutare la natura giuridica dell'atto (atto giudiziario di accertamento vs. atto che documenta direttamente un'operazione imponibile IVA).
- Per verificare l'esenzione o l'applicabilità di un diverso regime tributario, è essenziale distinguere fra documenti che costituiscono o documentano direttamente una transazione soggetta a IVA e atti giudiziari che semplicemente accertano un diritto patrimoniale risultante da precedenti rapporti: solo per i primi può trovare applicazione il principio di alternatività.
- In casi analoghi, il contribuente che intenda evitare l'imposta di registro deve provare che l'atto costituisce il documento dell'operazione assoggettabile a IVA e rientra nel campo di applicazione dell'art. 40; l'onere probatorio è quindi significativo.
- È opportuno controllare la giurisprudenza e il concreto inquadramento formale dell'atto (tipo di provvedimento, contenuto essenziale, funzione accertativa o documentale) prima di adottare posizioni fiscali difformi o di impugnare avvisi di liquidazione.
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