Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/07/2022 n. 3442 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie, catastali - Atti giudiziari - Accertamento di diritti a contenuto patrimoniale - Imposta di registro all'1% - Art. 8, comma 1, lett. c), Tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/86 - Corrispettivi o prestazioni assoggettate ad IVA - Irrilevanza - Principio di alternatività Iva e registro - Art. 40, d.P.R. 131/86 - Applicabilità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'applicazione dell'imposta di registro su atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (in particolare diritto di credito), sostenendo che, trattandosi di corrispettivi o prestazioni soggette a IVA, dovesse operare il principio di alternatività tra IVA e registro di cui all'art. 40 del d.P.R. 131/86 e quindi non potesse essere applicata l'imposta di registro proporzionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto che gli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale siano soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota dell'1%, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/86, anche quando riguardino corrispettivi o prestazioni assoggettate ad IVA. Ha escluso l'applicabilità del principio di alternatività IVA/registro previsto dall'art. 40 del d.P.R. 131/86 agli atti giudiziari di accertamento, confermando così la pretesa erariale. La pronuncia richiama anche giurisprudenza consolidata (Cass. 3459/21, 31409/18, 22502/17).

Norme richiamate

  • Tariffa, parte prima allegata al d.P.R. 131/86, art. 8, comma 1, lett. c)

    art. 8, comma 1, lett. c) Tariffa parte prima d.P.R. 131/86

    Gli atti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale rientrano nella fattispecie imponibile prevista da questa norma e sono assoggettati all'imposta di registro in misura proporzionale (aliquota 1%).

  • d.P.R. 131/86, art. 40

    Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro disciplinato dall'art. 40 non si applica agli atti giudiziari di accertamento di diritti patrimoniali; pertanto la soggezione ad IVA del corrispettivo o della prestazione non esclude l'applicazione dell'imposta di registro prevista dall'art. 8.

Massime di principio

  • Gli atti giudiziari che accertano diritti di contenuto patrimoniale (es. sentenze, decreti, provvedimenti che riconoscono un credito) sono normalmente soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale secondo l'art. 8, comma 1, lett. c) della Tariffa allegata al d.P.R. 131/86, anche se l'oggetto economico del diritto riguarda prestazioni soggette a IVA.
  • Non è corretto ritenere automaticamente applicabile il principio di alternatività IVA/registro (art. 40 d.P.R. 131/86) ogni qualvolta l'atto si riferisca a corrispettivi soggetti a IVA: occorre valutare la natura giuridica dell'atto (atto giudiziario di accertamento vs. atto che documenta direttamente un'operazione imponibile IVA).
  • Per verificare l'esenzione o l'applicabilità di un diverso regime tributario, è essenziale distinguere fra documenti che costituiscono o documentano direttamente una transazione soggetta a IVA e atti giudiziari che semplicemente accertano un diritto patrimoniale risultante da precedenti rapporti: solo per i primi può trovare applicazione il principio di alternatività.
  • In casi analoghi, il contribuente che intenda evitare l'imposta di registro deve provare che l'atto costituisce il documento dell'operazione assoggettabile a IVA e rientra nel campo di applicazione dell'art. 40; l'onere probatorio è quindi significativo.
  • È opportuno controllare la giurisprudenza e il concreto inquadramento formale dell'atto (tipo di provvedimento, contenuto essenziale, funzione accertativa o documentale) prima di adottare posizioni fiscali difformi o di impugnare avvisi di liquidazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.