Sentenza del 26/07/2022 n. 3437 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello - Motivi - Censura capi della sentenza - Necessità - Esclusione - Riproposizione dei motivi di impugnazione dell'atto - Legittimità - Fondamento - Effetto devolutivo dell'appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Nel processo tributario si è discusso se, a supporto dell'appello del contribuente, la semplice riproposizione delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo (in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado) fosse sufficiente a soddisfare l'onere di specificità previsto dall'art. 53 d.lgs. 546/92, ovvero se fosse necessario dedurre specificamente i vizi della motivazione della sentenza di primo grado.
La decisione
La decisione ha ritenuto ammissibile l'appello: la riproposizione, anche generica, delle doglianze già sollevate in primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica previsto dall'art. 53 d.lgs. 546/92, alla luce del carattere pienamente devolutivo dell'appello nel processo tributario. Ne consegue che l'appello non è limitato al controllo di vizi isolati ma può ottenere il riesame nel merito della causa; pertanto l'appello è stato considerato valido anche se non conteneva una deduzione specifica della motivazione della sentenza di primo grado.
Norme richiamate
L'art. 53 impone l'onere di individuare i motivi di gravame, ma è stato interpretato nel senso che la riproposizione delle ragioni di impugnazione dell'atto impositivo soddisfa tale onere quando l'appello per effetto del suo carattere devolutivo mira al riesame nel merito.
Cass. 11422/22
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui l'appello tributario ha efficacia pienamente devolutiva e la riproposizione delle doglianze originarie è compatibile con i requisiti di specificità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello ha carattere pienamente devolutivo: non è limitato al ristretto esame di vizi specifici, ma consente il riesame nel merito.
- La riproposizione, anche generica, delle ragioni con cui si è contestato l'atto impositivo in primo grado può soddisfare l'onere di specificità dell'art. 53 d.lgs. 546/92 e rendere l'appello ammissibile.
- Per prudenza difensiva è comunque consigliabile richiamare chiaramente le doglianze principali e, se la sentenza di primo grado contiene argomentazioni nuove o particolari, contestare espressamente quelle motivazioni affinché non siano considerate incontrovertibili.
- Se l'amministrazione sviluppa nuove argomentazioni in grado di fondare la decisione, l'appellante dovrebbe esplicitamente confutare tali argomentazioni per evitare che l'omissione ne limiti l'efficacia difensiva.
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