Cassazione Civile, Ordinanza n. 36457/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale Inail e da un avviso di addebito Inps con cui erano stati richiesti contributi e premi, per asserita erronea applicazione del contratto collettivo nazionale UNCI in luogo del CCNL autotrasporti merci e logistica, nonché per il mancato assoggettamento a contribuzione di indennità di trasferta, lavoro straordinario e assegni familiari di una dipendente. La società sosteneva, in cassazione, che la corte d’appello avesse omesso di motivare su un punto decisivo, facendo riferimento a dati sulla maggiore rappresentatività sindacale tratti da fonti asseritamente autoreferenziali e non verificate dal Ministero, e quindi non idonei a fondare l’applicazione del CCNL ai fini contributivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ricordato che, in tema di minimale contributivo ex art. 1 del d.l. 338/1989 conv. in L. 389/1989, l’ente previdenziale deve dimostrare l’esistenza, nel settore produttivo interessato, di un contratto collettivo stipulato da sindacati comparativamente più rappresentativi, producendo il contratto applicabile; nel caso concreto tale onere era stato assolto mediante produzione dei contratti comparati, delle tabelle contrattuali e dei verbali ispettivi. Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché tendeva a una rivalutazione del merito sulla maggiore rappresentatività sindacale, non denunciava un fatto effettivamente omesso, e comunque la corte territoriale aveva già motivato sulla base di dati oggettivi contenuti nella circolare ministeriale richiamata. La Corte ha inoltre osservato che, in presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. in L. 7 dicembre 1989, n. 389
La retribuzione imponibile ai fini contributivi non può essere inferiore ai minimi previsti dai contratti collettivi stipulati dai sindacati più rappresentativi su base nazionale; l’ente previdenziale deve provare l’esistenza del contratto collettivo di settore applicabile e la relativa maggiore rappresentatività.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando vi sia doppia conforme di merito; inoltre non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di minimale contributivo, l’ente previdenziale che invochi un contratto collettivo diverso da quello applicato dal datore di lavoro deve dimostrare, con la produzione del contratto di settore e della relativa disciplina economica, l’esistenza di un accordo stipulato da sindacati comparativamente più rappresentativi.
- La censura in cassazione non può limitarsi a contestare l’apprezzamento del giudice di merito sulla maggiore rappresentatività sindacale, perché ciò integra una richiesta di rivalutazione del fatto, preclusa nel giudizio di legittimità.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la sentenza impugnata abbia comunque affrontato il punto controverso, ancorché in modo non condiviso dalla parte.
- In presenza di doppia conforme di merito, il ricorso per cassazione non può veicolare validamente il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
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