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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9610/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per presunta insussistenza dell'elemento costitutivo del reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.); 2) vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancata motivazione rafforzata e mancata rinnovazione istruttoria; 3) violazione dell'art. 576 cod. proc. pen.: la Corte d'Appello avrebbe riformato la sentenza di primo grado anche nei soli effetti civili nonostante la prescrizione del reato fosse maturata prima della pronuncia del Tribunale, rendendo illegittima la condanna civile in appello.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il terzo motivo assorbente e fondato. Richiamando pronunce delle Sezioni Unite (Citaristi, Negri, e la più recente del 28/04/2022), la Corte ha stabilito che, quando il giudice d'appello constata che la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza di primo grado, non può condannare l'imputato al risarcimento del danno; pertanto la sentenza impugnata della Corte d'Appello di Bari è stata annullata senza rinvio e sono state revocate le statuizioni civili contenute nella pronuncia di appello.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)

    norma sostanziale del reato contestato; la difesa aveva censurato l'insussistenza dell'elemento costitutivo, ma la Cassazione ha deciso sul profilo della prescrizione prima che entrare nel merito dell'art. 646

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    motivo di cassazione relativo alla violazione di legge in materia di valutazione degli elementi costitutivi del reato; richiamato dalla difesa ma non deciso come motivo principale

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    motivo relativo al vizio di motivazione; la difesa lamentava insufficiente motivazione della Corte d'Appello e mancata rinnovazione istruttoria

  • art. 576 cod. proc. pen.

    disciplina il potere del giudice dell'impugnazione di decidere sulle questioni devolute anche in mancanza di precedente statuizione; la Corte ha interpretato che tale potere non legittima la condanna civile se la prescrizione era già maturata prima della sentenza di primo grado

  • art. 578 cod. proc. pen.

    riguarda la decisione sugli effetti civili in caso di estinzione del reato; la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza sul limite alla decisione in appello quando la prescrizione è antecedente la pronuncia di primo grado

  • art. 538 cod. proc. pen.

    richiamato nel ragionamento per l'idea che la condanna penale fonda la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento; la mancanza di una condanna in primo grado impedisce in determinate ipotesi la condanna civile in appello

  • art. 622 cod. proc. pen.

    citato incidentalmente a supporto della possibilità di condanna accessoria quando sussiste accertamento di responsabilità

  • art. 533 cod. proc. pen.

    richiamato nel contesto dei poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare; la Corte sottolinea che la condanna civile trova normalmente presupposto nella pronuncia di condanna ex art. 533

  • art. 598 cod. proc. pen.

    richiamo formale sull'applicazione di norme del giudice di condanna al giudice d'appello

  • Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998 (Citaristi)

    Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211191 - 01

    stabilisce che è illegittima la sentenza d'appello che, constatando la prescrizione antecedente la pronuncia di primo grado, confermi invece le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado

  • Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006 (Negri)

    Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Rv. 233918 - 01

    affina il principio spiegando che il giudice d'appello adito ai sensi dell'art. 576 può decidere sugli effetti civili anche in assenza di precedente statuizione sul punto, quando ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nell'assolvere; tuttavia questo potere non si estende se la prescrizione si sarebbe dovuta pronunciare in primo grado (prescrizione antecedente la sentenza di primo grado)

  • Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022

    Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, Rv. 283670 - 01

    conferma che se il giudice d'appello, pronunciando declaratoria di estinzione per prescrizione, conclude che la prescrizione era già maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili contenute in quella sentenza

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello accerta che la prescrizione del reato era già maturata prima della sentenza di primo grado, non può condannare l'imputato al risarcimento del danno: le statuizioni civili devono essere revocate.
  • Il giudice d'appello, adito ai sensi dell'art. 576, ha poteri di decidere sugli effetti civili anche quando il primo grado non ha statuizioni in tal senso, purché la prescrizione non fosse già maturata prima della sentenza di primo grado; se la prescrizione fosse invece antecedente, manca il presupposto per una condanna civile in appello.
  • Nelle valutazioni sulla prescrizione occorre tenere conto di tutti i periodi di sospensione e interruzione: la corretta determinazione della data di maturazione della prescrizione è cruciale per stabilire la devoluzione degli effetti civili all'appello.
  • In situazioni simili, la difesa dovrebbe verificare e contestare tempestivamente il calcolo della prescrizione e la sua data di maturazione rispetto alla sentenza di primo grado; le parti civili devono invece sollecitare che l'eventuale gravame devolva espressamente la decisione sugli effetti civili.
  • Quando la questione fondamentale è la prescrizione antecedente la sentenza di primo grado, la Corte di cassazione tende ad annullare senza rinvio le statuizioni civili impugnate dall'imputato che ottenga accoglimento del motivo sulla prescrizione.

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