Cassazione Civile, Ordinanza n. 35586/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria promossa dal fallimento di una società nei confronti di un istituto di credito per ottenere l'inefficacia, verso la procedura, di un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2010 e della correlata iscrizione ipotecaria. Secondo i giudici di merito, il finanziamento era servito a estinguere una pregressa esposizione debitoria della società e a trasformare un debito chirografario in credito privilegiato assistito da ipoteca, con conseguente pregiudizio della garanzia patrimoniale dei creditori. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1414 c.c., perché la sentenza d'appello avrebbe confermato una inesistente simulazione del mutuo fondiario; 2) violazione dell'art. 2901 c.c., per avere qualificato l'ipoteca come atto a titolo gratuito e dichiarato l'inefficacia senza accertare la scientia damni, peraltro non allegata dall'attore; 3) ulteriore violazione dell'art. 2901 c.c. per mancato accertamento dell'eventus damni, anch'esso asseritamente non allegato; 4) in via subordinata, violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. e omesso esame di un fatto decisivo, per non aver considerato che il bene ipotecato era già gravato da precedente ipoteca a favore di altro soggetto. Il fallimento intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi, perché il riferimento alla "natura simulata" dell'atto andava inteso come constatazione che la somma mutuata era stata utilizzata per finalità diverse da quelle tipiche del mutuo, cioè per estinguere debiti pregressi e assistere il nuovo credito con ipoteca. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per difetto di autosufficienza sulla dedotta mancata allegazione della scientia damni, sia perché la sentenza impugnata aveva comunque accertato la consapevolezza della banca di porre in essere atti pregiudizievoli per i creditori; inoltre la qualificazione dell'ipoteca come atto a titolo gratuito non rendeva decisiva la censura, poiché era stato ritenuto sussistente anche il requisito soggettivo richiesto per gli atti onerosi. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con gli specifici elementi indicati dalla corte territoriale a sostegno dell'eventus damni: esistenza di crediti preesistenti, ipoteca sull'intero patrimonio, sostanziale identità tra credito chirografario e mutuo ipotecario, e mancata contestualità tra erogazione e iscrizione ipotecaria. L'ultimo motivo è stato ritenuto inammissibile per la preclusione derivante dalla "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c. Le spese non sono state liquidate per mancanza di attività difensiva dell'intimato, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato per contestare la qualificazione di simulazione del mutuo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché fondata su una lettura della motivazione non coerente con la ratio decidendi.
La Corte ha ritenuto che, ai fini dell'azione revocatoria, la sentenza di merito avesse accertato sia l'eventus damni sia la consapevolezza del pregiudizio in capo alla banca; la censura è stata respinta per mancanza di confronto con tali accertamenti.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 111 Cost. per denunciare un vizio motivazionale, ma la censura è stata preclusa dalla doppia conforme.
art. 111, sesto comma, Cost.
Invocato per lamentare carenza di motivazione; la Corte non ha esaminato il merito della doglianza per la presenza di doppia conforme.
La doppia conforme impedisce di proporre in cassazione la censura di omesso esame di fatti decisivi nei termini dedotti dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si fonda su una ricostruzione non coerente del contenuto della motivazione.
- In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'eventus damni può desumersi da elementi indiziari complessivamente valutati, quali l'esistenza di debiti pregressi, la sostituzione di un credito chirografario con garanzia reale e la mancata contestualità tra finanziamento e iscrizione ipotecaria.
- La censura di mancata allegazione o prova di un presupposto dell'azione revocatoria è inammissibile se il ricorso non riproduce gli atti rilevanti e non si confronta con gli specifici accertamenti compiuti dal giudice di merito.
- Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado, opera la disciplina della doppia conforme, che limita la deducibilità in cassazione del vizio di omesso esame di fatti decisivi.
- Ai fini della revocatoria, la consapevolezza del pregiudizio ai creditori da parte del terzo può essere desunta dal complesso delle circostanze concrete, senza che sia necessario un'espressa formula sacramentale di allegazione se il giudice di merito ha comunque svolto il relativo accertamento.
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