Cassazione Civile, Ordinanza n. 26982/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società intestataria di un conto corrente bancario ha agito per ottenere la declaratoria di nullità delle clausole che prevedevano interessi ultralegali, anatocismo e commissione di massimo scoperto, la rideterminazione del saldo e la restituzione delle somme indebitamente addebitate. In primo grado il tribunale ha dichiarato prescritto il diritto alla ripetizione delle rimesse solutorie anteriori a una certa data e ha poi condannato la banca alla restituzione di quanto residuava. In appello, la società ha censurato soprattutto la ricostruzione della natura delle rimesse: sosteneva che vi fosse stata un’apertura di credito, desumibile dagli atti e dalla mancata contestazione della banca, con conseguente natura ripristinatoria dei versamenti e decorrenza della prescrizione dalla chiusura del conto. Ha inoltre contestato la valutazione delle prove documentali e per presunzioni, nonché la distribuzione dell’onere della prova sull’esistenza dell’affidamento e sulla natura delle rimesse. Con sei motivi per cassazione ha dedotto, in sintesi: violazione dell’art. 115 c.p.c. per non aver considerato fatti non contestati; violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2935 c.c. per non aver attribuito valore confessorio a una lettera di revoca dei fidi; travisamento della prova e omesso esame di elementi istruttori; violazione dell’art. 2697 c.c. per avere posto a suo carico la prova dell’apertura di credito; violazione dell’art. 2729 c.c. per la valutazione degli indizi; violazione degli artt. 1362, 1842 e 1843 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. per non aver considerato il comportamento complessivo delle parti e i rapporti di fatto intercorsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondo, terzo, quinto e sesto motivo, perché diretti a contestare apprezzamenti di fatto del giudice di merito, valutazioni istruttorie o deduzioni non idonee a incrinare la ratio decidendi; ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che, in tema di ripetizione di indebito su conto corrente, la natura ripristinatoria delle rimesse e quindi lo spostamento del dies a quo della prescrizione alla chiusura del conto richiedono la prova dell’esistenza di un’apertura di credito, prova che incombe al correntista che agisce in ripetizione. In mancanza di prova dell’affidamento e del relativo limite, le rimesse anteriori al 25 febbraio 1999 sono state correttamente qualificate come solutorie. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della banca controricorrente.
Norme richiamate
La non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente e circostanziatamente allegati; l’accertamento della mancata contestazione è apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
La deduzione di errore nella valutazione della prova non può trasformarsi in richiesta di rivalutazione del merito; la violazione dell’art. 116 è configurabile solo se il giudice attribuisce a prove legali un valore diverso da quello previsto o utilizza prove non dedotte dalle parti fuori dai casi consentiti.
In tema di ripetizione di indebito su conto corrente, spetta al correntista che agisce in restituzione provare i fatti che giustificano la decorrenza della prescrizione dalla chiusura del conto, in particolare l’esistenza di un’apertura di credito e del relativo limite.
La censura sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi è inammissibile quando la decisione non si fonda su presunzioni, ma sulla ritenuta insufficienza della prova dell’affidamento.
La questione sulla decorrenza della prescrizione va risolta in rapporto alla natura delle rimesse: se solutorie, dalla loro esecuzione; se ripristinatorie, dalla chiusura del conto.
La ricostruzione dell’esistenza di un’apertura di credito e del comportamento complessivo delle parti è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; il fatto che in passato vi siano stati sconfinamenti tollerati o addebiti di commissioni non basta, da solo, a dimostrare un’apertura di credito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il controllo di legittimità sul fatto è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è consentito sindacare il mero travisamento o la diversa valutazione degli elementi istruttori.
L’errore percettivo che consista in una svista materiale sulla percezione del contenuto della prova, se non si traduce nell’omesso esame di un fatto storico decisivo, è rimedio tipicamente revocatorio e non motivo ordinario di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di addebiti su conto corrente, la prescrizione decennale decorre dalla chiusura del conto solo per le rimesse ripristinatorie; se le rimesse sono solutorie, la prescrizione decorre da ciascun versamento indebito.
- La natura ripristinatoria delle rimesse presuppone la prova dell’esistenza di un’apertura di credito; in difetto di tale prova, i versamenti effettuati in presenza di saldo passivo sono qualificabili come solutori.
- L’onere di provare i fatti che consentono di differire il dies a quo della prescrizione grava sul correntista attore in ripetizione, mentre alla banca che eccepisce la prescrizione basta allegare l’inerzia del titolare del diritto e la volontà di profittarne.
- La non contestazione rilevante ai sensi dell’art. 115 c.p.c. presuppone allegazioni specifiche e circostanziate; una deduzione generica non è sufficiente a spostare il thema probandum.
- In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del merito o degli elementi istruttori sotto il velo della violazione di legge: la censura deve colpire una reale violazione normativa o l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La mera tolleranza della banca nell’eseguire occasionalmente pagamenti in assenza di provvista non integra, di per sé, una prova univoca della stipulazione di un’apertura di credito, potendo dipendere da mera tolleranza o da gestione di fatto del rapporto.
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