Cassazione Penale, Ordinanza n. 33106/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, lamentando: 1) l'erronea valutazione probatoria del contenuto di chat e messaggistica telefonica, ritenuta decisiva ai fini dell'accertamento dei fatti; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) la mancata esclusione della recidiva; 4) il mancato riconoscimento delle pene sostitutive ex art. 20-bis c.p.; 5) il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. Dalla motivazione emerge che la condanna riguardava fatti di spaccio, con valorizzazione di chat e di elementi sintomatici di reiterazione delle condotte, dei precedenti specifici e delle modalità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non scrutinabili in sede di legittimità le censure che miravano a una diversa ricostruzione del fatto e a una nuova valutazione del materiale probatorio, rilevando che la Corte di appello aveva motivato in modo congruo sull'utilizzabilità e attendibilità delle chat come supporto probatorio. Ha inoltre reputato inammissibili o generici gli altri motivi: quello sulla particolare tenuità del fatto perché reiterativo delle doglianze già respinte in appello e contrastante con la reiterazione delle condotte di spaccio; quello sulla recidiva perché non devoluto al giudice di appello; quello sulle pene sostitutive e sul trattamento sanzionatorio perché la Corte territoriale aveva già espresso un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, sui precedenti specifici e sul pericolo di recidiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il motivo di ricorso è aspecifico o reiterativo e la motivazione di merito evidenzia la reiterazione delle condotte di spaccio.
La mancata applicazione delle pene sostitutive è censurabile in cassazione solo se la motivazione sul punto è manifestamente illogica o assente; non quando il giudice di merito abbia espresso un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità e sul pericolo di recidiva.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere riproposte come vizi di motivazione censure che mirano in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove, se la sentenza di merito ha fornito una motivazione congrua e logicamente coerente.
- La messaggistica telefonica e le chat possono costituire valido mezzo probatorio, purché il giudice ne analizzi il contenuto con rigore e sostenga l'apprezzamento con argomenti logici adeguati.
- La particolare tenuità del fatto è incompatibile con una motivazione di merito che valorizzi la reiterazione della condotta e la non occasionalità del fatto.
- Le doglianze sulla recidiva sono inammissibili se la questione non è stata devoluta al giudice di appello.
- La scelta di non applicare pene sostitutive è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione, non potendo la cassazione sostituire il giudizio prognostico del giudice di merito su personalità, precedenti e rischio di recidiva.
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