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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22426/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello deducendo un unico motivo: la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La censura veniva ritenuta dalla Corte di cassazione priva di specificità, perché sostanzialmente riproduttiva di profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni ritenute corrette. La motivazione del diniego delle attenuanti era giudicata immune da evidenti illogicità, anche in ragione del riferimento alla natura non occasionale dell'attività illecita. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bari. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla mancanza di specificità del motivo e sulla manifesta infondatezza della censura contro il diniego delle attenuanti generiche, a fronte di una motivazione di merito ritenuta adeguata e logicamente coerente.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito valorizzi elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche deve essere specifico; una censura meramente riproduttiva di doglianze già esaminate dal giudice di merito è inammissibile.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a considerare espressamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La motivazione sul punto è sindacabile in cassazione solo quando presenti evidenti illogicità o manifeste carenze; in difetto, la censura è manifestamente infondata.
  • La natura non occasionale dell'attività illecita può costituire elemento significativo ai fini del diniego delle attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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