Cassazione Penale, Sentenza n. 30263/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione avverso la sentenza n. 572/2018 (condanna per i reati indicati) fondata su tre censure principali: 1) illegittimità dell'arresto operato dalla Guardia di finanza nel 2015 e conseguente assenza del dolo, essendo l'imputato convinto che gli operanti fossero malfattori armati; 2) mancata escussione del teste Suma e di altri "nuovi" testi ritenuti fondamentali per dimostrare che gli operanti avrebbero aggredito e costretto il ricorrente; 3) ammissibilità delle registrazioni di conversazioni con Suma, Martelli e Rahmouni prodotte dalla difesa come prove non investigative ma frutto di iniziativa difensiva.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. In primo luogo è stata contestata la tardività del deposito alla luce delle modifiche normative (d.lgs. n.150/2022) che hanno inciso sulle modalità di deposito dell'atto e sul termine; il ricorso, pur spedito dal Tribunale di Como, è pervenuto tardivamente alla Corte di Appello di Brescia. Sulla sostanza la Corte ha precisato che le contestazioni proposte non costituiscono "prove nuove decisive": le censure sull'attendibilità degli operanti erano già state dibattute nel merito, le registrazioni e i filmati non sono risultate dotate dei requisiti di novità e le attività difensive erano riconducibili a indagini difensive/assunzione di informazioni ex art. 391-bis c.p.p.; la revoca della deposizione di Suma era già stata esaminata dalle corti precedenti. Quanto a presunta violazione della Convenzione europea, la Corte ha osservato che una violazione idonea a fondare la revisione richiede l'esistenza di una sentenza definitiva della Corte EDU. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 337, 341-bis e 582 cod. pen.
Sono le norme in base alle quali era stata pronunciata la condanna definitiva dell'imputato; nel provvedimento di revisione vengono richiamate come fatto storico-giudiziale ma non rimesse in discussione come novità tali da giustificare la revisione.
art. 585, commi 1-2, cod. proc. pen.
Fissa il termine per proporre il ricorso per cassazione: rilevante per la valutazione della tempestività del deposito e dell'impugnazione.
artt. 33 e 98 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica art. 582 c.p.p.)
La modifica normativa ha limitato/varia le modalità di deposito degli atti, escludendo la possibilità di depositare presso l'ufficio giudiziario del luogo in cui si trovano le parti/difensori; tale modifica è stata decisiva per ritenere tardivo il giunto del ricorso.
Norma sull'assunzione di informazioni dalla difesa: la Corte ha ritenuto che le registrazioni fossero collegate a questa attività (non pienamente estranee alle investigazioni difensive) e pertanto prive dei requisiti di novità decisiva per la revisione.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende quale sanzione pecuniaria per un ricorso ritenuto inammissibile; la Corte l'ha applicata per liquidare la sanzione di euro 3.000.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (sent. Corte cost. n.113/2011)
Richiamata come possibile fondamento per la revisione in caso di violazione di diritti convenzionali; la Corte osserva che, per far valere tale violazione come motivo di revisione, è necessaria l'esistenza di una sentenza definitiva della Corte EDU cui conformarsi.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n.186
Citata in relazione ai criteri di valutazione delle responsabilità dell'impugnante e alla fissazione equitativa della sanzione pecuniaria; utilizzata per giustificare la misura della pena pecuniaria imposta.
Massime di principio
- I ricorsi per la revisione richiedono la produzione di "prove nuove" che siano decisive e non semplicemente rinnovate censure su questioni già esaminate: non basta dissentire dalla valutazione delle prove già acquisite.
- La tempestività e il corretto deposito dell'atto sono essenziali: modifiche normative sulle modalità di deposito possono rendere l'impugnazione tardiva e, quindi, inammissibile.
- Le registrazioni audio/video prodotte dalla difesa possono non essere considerate "novità" se riconducibili ad attività di indagine difensiva o se collegate a elementi già valutati nel merito; occorre dimostrare la loro autonoma rilevanza decisiva.
- La richiesta di escussione di nuovi testi deve indicare con precisione le circostanze nuove e specifiche che si intendono accertare e la loro rilevanza decisiva per la decisione: generiche affermazioni di utilità non sono sufficienti.
- Per fondare una revisione sulla violazione della Convenzione europea è generalmente necessario che la Corte EDU abbia pronunciato una sentenza definitiva che accerti la violazione, cui il giudice interno debba conformarsi.
- Ricorsi manifestamente infondati o procedimentalmente irregolari possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente; è quindi opportuno valutare utilità e fondatezza prima di proporre impugnazioni.
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