Cassazione Civile, Ordinanza n. 28704/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fallito)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare aperta nel 2004 e chiusa nel 2019, relativa a una società e al suo titolare in proprio. In sede monitoria era stato liquidato un indennizzo di euro 4.500. Su opposizione del Ministero della giustizia, che aveva chiesto solo la riduzione del moltiplicatore annuo da euro 500 a euro 300, la Corte d'appello ha rigettato integralmente la domanda ritenendo non assolto l'onere di provare uno specifico interesse del fallito a una più celere definizione della procedura. In particolare, ha valorizzato la mancata dimostrazione: della consistenza dell'attivo pignorato o pignorabile tale da coprire le spese e soddisfare i creditori; dell'incremento di spese e accessori durante la procedura; del ruolo attivo del fallito nel procedimento. Il ricorrente principale ha dedotto, con il primo motivo, extrapetizione ex art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe revocato integralmente il decreto pur a fronte di una richiesta ministeriale limitata alla riduzione dell'indennizzo. Con il secondo motivo ha censurato la decisione per avere assimilato il fallito in proprio al debitore esecutato, imponendogli allegazioni proprie della diversa situazione dell'esecutato, deducendo violazione dell'art. 2 l. n. 89/2001, in relazione agli artt. 6 CEDU, 111 e 117 Cost. Il Ministero ha proposto ricorso incidentale sostenendo che dovesse applicarsi il termine di impugnazione di 90 giorni ex artt. 26 e 119 l. fall., con conseguente tardività del ricorso per equa riparazione ex art. 4 l. n. 89/2001.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero, perché la questione del termine di 90 giorni non risultava già dedotta come motivo di opposizione davanti alla Corte d'appello e il suo esame richiedeva accertamenti di fatto non consentiti in cassazione. Ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo irrilevante, ai fini della spettanza dell'equa riparazione, la mancata iniziativa del fallito presso gli organi della procedura per accelerarla: tale inerzia non è indice di minore sofferenza psichica, poiché il fallito si trova in una posizione di mera attesa durante la procedura. Ha quindi assorbito il primo motivo. Il provvedimento impugnato è stato cassato in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente principale per dedurre extrapetizione; la Corte non ha deciso sul punto perché il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.
art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89
la durata irragionevole della procedura fallimentare rileva ai fini dell'equa riparazione; non è corretto imporre al fallito gli oneri allegatori tipici del debitore esecutato.
artt. 6 CEDU, 111 Cost., 117 Cost.
richiamati a sostegno della tutela della ragionevole durata del processo e dell'equa riparazione.
invocati dal Ministero per sostenere l'applicazione del termine di 90 giorni all'impugnazione nel fallimento.
art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89
richiamato in relazione alla tempestività del ricorso per equa riparazione; la censura è stata dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per la durata irragionevole di una procedura fallimentare, il fallito in proprio non può essere trattato come un debitore esecutato ai fini dell'onere di allegare e provare un interesse specifico all'accelerazione della procedura.
- La mancata attivazione del fallito presso gli organi della procedura per sollecitarne la chiusura non è, di per sé, indice di un minor patema d'animo e non esclude il diritto all'equa riparazione; può al più incidere sulla quantificazione dell'indennizzo.
- In cassazione non sono esaminabili questioni che richiedano nuovi accertamenti di fatto se non risulta che siano state già ritualmente dedotte nei precedenti gradi di merito.
- Quando il giudice di merito respinge integralmente una domanda nonostante la controparte abbia richiesto soltanto una riduzione dell'importo, il motivo di extrapetizione può essere prospettato, ma resta assorbito se la decisione viene cassata per altra ragione decisiva.
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