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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4413/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa del ricorrente. Il licenziamento era fondato su addebiti disciplinari per richieste di rimborso chilometrico relative ai giorni 7, 21 e 22 novembre, per i quali l'indagine aziendale e le testimonianze avrebbero accertato che il lavoratore non si era allontanato da casa. Il ricorrente deduceva, in sintesi, errata valutazione delle risultanze probatorie (eccessiva valorizzazione della testimonianza dell'investigatore retribuito rispetto ad altri testimoni) e mancanza di indagine sulla volontarietà della condotta, lamentando violazioni normative in tema di valutazione della prova e onere probatorio del datore di lavoro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi attengono alla valutazione delle prove e consistono in una rivisitazione critica dei fatti operata dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità salvo specifici e stringenti vizi di motivazione e di diritto. La S.C. ha richiamato i limiti del sindacato sulla valutazione della prova (art.116 c.p.c. e art.360 c.p.c. nella parte applicabile), il principio secondo cui il giudice del merito è libero di attribuire il peso probatorio che ritiene alle diverse risultanze, e ha confermato che l'accertamento della giusta causa poteva fondarsi sull'indagine investigativa e sulle testimonianze come fatto dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (euro 200,00 per esborsi e euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre 15% e accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 1, comma 49, legge 92/2012

    Richiamata in relazione alla fase sommaria e agli effetti dell'ordinanza precedente; non è fornita una specifica interpretazione testuale nella sentenza, ma il riferimento segnala il contesto procedurale in cui era stata emessa l'ordinanza impugnata.

  • art. 116 c.p.c.

    Ripropone il principio del libero apprezzamento della prova da parte del giudice di merito; la Corte evidenzia che il ricorso pretende una diversa valutazione di attendibilità delle prove, questione non sindacabile in cassazione se non nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 434 c.p.c.

    Citato tra le norme richiamate dal ricorrente nella censura sulla valutazione delle prove, ma la Corte osserva che la critica riguarda la valutazione dei fatti e non un errore di diritto.

  • l. 604/1966 (art. 3, 5)

    Normativa sul licenziamento individuale: richiamata in relazione all'onere probatorio del datore di lavoro circa la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo; la Corte conferma che tale onere è stato assolto attraverso le prove valutate dal giudice di merito.

  • legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) (art. 7, 18)

    Riferimenti normativi richiamati dal ricorrente nella censura; la sentenza non rinviene violazione di tali norme da parte dei giudici di merito.

  • codice civile (art. 1375)

    Richiamato dal ricorrente nel contesto delle censure; la Corte non individua un'applicazione erronea della norma nel giudizio di merito.

  • codice civile (art. 2119)

    Citato nella memoria del ricorrente (probabilmente in relazione al recesso per giusta causa); la Corte non riscontra vizi nell'accertamento della sussistenza della giusta causa da parte del datore.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Norma che disciplina i limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni di fatto del giudice di merito; la Corte sottolinea che il ricorso non rispetta i limiti imposti da tale disposizione per censurare la valutazione probatoria.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato relativamente alla costituzione della parte resistente e alla memoria; normativa processuale sulle forme di difesa e memorie nel controricorso.

  • art. 23, comma 8-bis d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020

    Richiesta dal Pubblico Ministero per concludere per il rigetto del ricorso, citata in relazione alle conclusioni scritte del P.G.; non incide sul merito sostanziale.

  • d.p.r. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater

    Riferimento formale in calce alla sentenza per attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento (adempimenti amministrativi).

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è luogo per rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti e della prova: i motivi che si limitano a chiedere una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili salvo specifici vizi di diritto o di motivazione rilevabili ai sensi di legge.
  • Il giudice del merito ha ampia discrezionalità nell'attribuire grado di attendibilità alle testimonianze e ad altre risultanze (compresi accertamenti investigativi commissionati dal datore di lavoro); la circostanza che una testimonianza sia resa da soggetto retribuito dall'azienda non la rende di per sé inequivocabilmente inattendibile, se il giudice valuta nel complesso le altre prove.
  • L'onere di provare la giusta causa o il giustificato motivo del licenziamento grava sul datore di lavoro; tuttavia, se il giudice di merito ritiene dimostrati gli addebiti con prove adeguate, tale valutazione è difficilmente rimproverabile in sede di legittimità.
  • Per censurare validamente in cassazione una decisione di merito relativa alla prova, è necessario collegare l'errore di valutazione a una violazione di norme di diritto o a una carenza motivazionale specifica e rilevante, non mera divergenza interpretativa dei fatti.
  • Se si utilizza peritali o investigatori a pagamento, è opportuno che la parte complementi e rafforzi tali risultanze con elementi convergenti (testimonianze, riscontri documentali, controlli incrociati) per renderle resistenti a una critica sulla loro attendibilità.

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