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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4149/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia verteva sul pagamento delle differenze retributive spettanti alla docente (NORMA PUIG ESTEBAN) tra il trattamento definito dal CCNL del Comparto Scuola e lo stipendio di tipo europeo. Il Tribunale aveva accolto la domanda della docente; la Scuola per l'Europa di Parma aveva proposto due distinti appelli (uno con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e uno con avvocato del libero foro). La Corte d'Appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto tramite Avvocatura per carenza dello ius postulandi, ritenendo la Scuola non qualificabile come amministrazione statale, e aveva inoltre ritenuto improcedibile il secondo appello per mancata comparizione/irregolarità di notifica. La Scuola ha impugnato per cassazione sostenendo l'erronea qualificazione giuridica della Scuola e la conseguente legittimazione dell'Avvocatura dello Stato a patrocinare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso della Scuola per l'Europa di Parma, ritenendo che la Scuola sia da considerarsi inserita tra le istituzioni scolastiche statali e che pertanto spettasse all'Avvocatura dello Stato il patrocinio. La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione sulla definitività della decisione di rito e ha interpretato la normativa (in particolare la L. n. 115/2009 e gli accordi/rating internazionali) nella direzione della natura statale della Scuola; ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione perché proceda all'esame dell'appello proposto con il patrocinio dell'Avvocatura. Ha assorbito il secondo motivo e demandato al giudice del rinvio la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (art. 1)

    La norma disciplina il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per le amministrazioni statali; la Corte l'ha richiamata per valutare se la Scuola rientrasse tra le amministrazioni statali e dunque fosse soggetta allo ius postulandi dell'Avvocatura.

  • Legge 26 febbraio 2009, n. 115 (art. 1)

    1. La Scuola per l'Europa di Parma, istituita in attuazione dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17, di seguito denominata «Scuola», a decorrere dal 10 settembre 2010, è istituzione ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. La Scuola è associata al sistema delle Scuole Europee e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo. 2. La Scuola è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 3. La Scuola fornisce, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione recante lo Statuto delle Scuole europee, come ratificata ai sensi della legge 6 marzo 1996, n. 151, un'istruzione scolastica materna, elementare e secondaria ai figli dei dipendenti dell'EFSA, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il Sistema delle Scuole europee. Nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 7, consente l'accesso anche ai figli dei dipendenti delle società convenzionate con l'Autorità medesima, nonché ai figli dei cittadini italiani.

    La Corte ha interpretato tale disposizione come indicativa dell'inserimento della Scuola nel sistema pubblico nazionale e del regime di vigilanza e integrazione con il MIUR, elementi che giustificano il riconoscimento della natura statale e, conseguentemente, il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

  • Convenzione sullo Statuto delle Scuole Europee (Lussemburgo 21 giugno 1994), artt. 1 e 6

    La Convenzione distingue tra Scuole Europee di tipo I (amministrate dal sistema scolastico europeo) e scuole 'accreditate' di tipo II. La Corte ha considerato che, pur trattandosi di istituzione disciplinata dal diritto pubblico ai sensi della Convenzione, la Scuola per l'Europa di Parma è una scuola accreditata di tipo II e ciò non esclude l'assorbimento nell'ordinamento statale italiano alla luce delle specifiche normative nazionali (L. n.115/2009 e atti di sede).

  • Legge 10 gennaio 2006, n. 17 (Accordo di sede Italia-EFSA), art. 3 comma 5

    L'accordo obbligava l'Italia a garantire un'adeguata istruzione ai figli del personale EFSA mediante una istituzione 'statale o paritaria'. La Corte ha utilizzato tale impegno internazionale per valutare l'assetto istituzionale scelto dall'Italia e per motivare l'inquadramento della Scuola nel sistema pubblico statale.

  • Legge 11 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 344)

    La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611

    La Corte ha ritenuto questa disposizione meramente ricognitiva della situazione giuridica della Scuola (cioè attestativa dello sponsor dell'Avvocatura), non norma creativa di un nuovo diritto, confermando che la natura statale della Scuola giustifica il patrocinio.

  • Legge 10 marzo 2000, n. 62 (art. unico e commi rilevanti)

    La distinzione tra scuole statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione è stata utilizzata dalla Corte per escludere che la Scuola per l'Europa di Parma potesse essere qualificata come scuola paritaria (privata o ente locale) e per sostenere la sua appartenenza al sistema statale.

  • D.M. n. 138/2010

    Il regolamento attuativo richiamato dalla Corte contiene rinvii alle norme nazionali, al CCNL del comparto scuola e previsioni che integrano la Scuola nel sistema giuridico e gestionale delle istituzioni scolastiche statali, elemento utile a confermare la natura statale della Scuola.

  • Codice di procedura civile, art. 358

    La Corte ha ricordato che il divieto di riproporre un appello dichiarato inammissibile o improcedibile opera solo dopo che tale inammissibilità o improcedibilità sia stata effettivamente dichiarata dal giudice dell'appello; pertanto la presentazione di un successivo appello prima di tale dichiarazione può essere rilevante.

  • Codice di procedura civile, art. 348

    Norma sulla improcedibilità degli atti di impugnazione per mancata comparizione/notifica; la Corte territoriale aveva richiamato questa norma per dichiarare improcedibile l'appello con patrocinio di avvocato del libero foro, ma la Corte di Cassazione ha rimesso gli aspetti procedurali al giudice del rinvio dopo aver ritenuto illegittima la dichiarazione di inammissibilità relativa all'Avvocatura.

Massime di principio

  • Per stabilire se un ente o una scuola rientri tra le 'amministrazioni statali' ai fini dello ius postulandi dell'Avvocatura dello Stato occorre valutare l'insieme di elementi normativi e fattuali: forma di istituzione (autonomia/personalità di diritto pubblico), norme istitutive che pongono la vigilanza e la gestione sotto il Ministero, norme di finanziamento a carico dello Stato, regolamenti attuativi che rinviano alla disciplina statale e collegamenti con l'ordinamento nazionale (es. adozione di ordinamenti e modelli statali).
  • Una qualifica come "istituzione ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico" e la presenza di previsioni normative che pongono la Scuola sotto la vigilanza del MIUR e ne disciplinano organi, finanziamento e trattamento del personale sono indici forti di inserimento nell'ordinamento statale, e giustificano il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
  • Le previsioni derivanti da accordi internazionali (es. accordi di sede) e dalle convenzioni internazionali vanno interpretate insieme alla normativa interna: l'assolvimento di obblighi internazionali tramite lo strumento normativo nazionale può determinare soluzioni di integrazione nel sistema statale.
  • Sul piano processuale, l'impugnazione proposta dall'Avvocatura dello Stato può essere valutata ammissibile se tempestivamente proposta e prima che un giudice abbia dichiarato l'inammissibilità/improcedibilità di un precedente gravame; la dichiarazione di improcedibilità da parte del giudice dell'appello è condizione per impedire la riproposizione di un successivo appello ai sensi dell'art. 358 c.p.c.
  • Una successiva norma che riconosca espressamente il patrocinio dell'Avvocatura (norma ricognitiva) ha valore confermativo ma non è necessariamente l'unico elemento decisivo: l'analisi complessiva delle fonti e dell'assetto giuridico-amministrativo prevale nel riconoscimento della qualità di ente statale.

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