Cassazione Civile, Sentenza n. 4148/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rizzo chiedeva che fosse accertato che l'anno di formazione e prova (2012/2013) per la conferma in ruolo fosse stato svolto presso la Scuola per l'Europa di Parma, dove aveva insegnato con contratto biennale e previo collocamento in aspettativa dalla sua sede di ruolo; sosteneva che la Scuola per l'Europa fosse parte integrante dell'ordinamento scolastico italiano e dunque idonea ad ospitare il periodo di prova previsto per gli insegnanti di ruolo
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Pur correggendo la motivazione della corte d'appello nel senso che la Scuola per l'Europa di Parma è un'istituzione ad ordinamento speciale inserita tra le istituzioni scolastiche statali (legge n.115/2009 e regolamento), ha ritenuto però che il servizio svolto presso tale Scuola non possa valere come periodo di formazione e prova ai fini della conferma in ruolo nel ruolo metropolitano. La motivazione si fonda sulla disciplina speciale: il personale della Scuola è assunto con contratto biennale a tempo determinato, collocato fuori ruolo, con procedure di reclutamento, criteri valutativi e trattamento economico differenziati e con disciplina che riconosce una mera equiparazione retributiva e giuridica ai fini previdenziali, ma non l'identità del rapporto di servizio né la possibilità di svolgere il periodo di prova previsto dal D.Lgs. n.297/1994 presso la Scuola. La Corte ha altresì rilevato che la legge istitutiva richiede che il personale collocato fuori ruolo "deve avere superato il periodo di prova", il che implicitamente esclude lo svolgimento della prova presso la Scuola stessa. Spese compensate.
Norme richiamate
Convenzione per le Scuole Europee (21 giugno 1994), art. 6, comma 2
la Scuola è trattata in ciascuno Stato membro come un istituto scolastico disciplinato dal diritto pubblico, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla medesima Convenzione
la Convenzione riconosce alle Scuole Europee una rilevanza pubblicistica nel diritto interno, ma non determina automaticamente identità di regime con tutte le scuole statali nazionali
Legge 6 marzo 1996, n. 151 (ratifica Convenzione)
ratifica la Convenzione nel diritto italiano; usata per inquadrare la posizione delle Scuole Europee nell'ordinamento nazionale
Legge n. 115/2009 (istitutiva della Scuola per l'Europa di Parma), art. 1
La Scuola per l'Europa di Parma... è istituzione ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale... La Scuola è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca...
la legge riconosce alla Scuola per l'Europa di Parma uno status speciale ma organico al sistema scolastico statale; tuttavia la stessa legge disciplina un regime di assunzione e impiego distinto per il personale (contratti biennali, fuori ruolo, equiparazione retributiva limitata)
Legge n. 115/2009, art. 1, comma 10 (ultima parte)
"deve avere superato il periodo di prova"
il requisito che il personale collocato fuori ruolo "deve avere superato il periodo di prova" è interpretato come indice che il periodo di prova va previamente svolto e superato nel ruolo di appartenenza, escludendo lo svolgimento della prova presso la Scuola per l'Europa
D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione), artt. 437 e 440, comma 3
disciplinano il periodo di prova per il personale docente statale; la Corte ha ritenuto che il periodo di prova per i docenti di ruolo debba essere svolto secondo quella disciplina e presso la scuola statale ordinaria dotata dei previsti organi di valutazione
DPR n. 487/1994, art. 17
richiamato per i principi sul periodo di prova nel pubblico impiego in generale (svolgimento presso amministrazione di appartenenza e valutazione da parte degli organi competenti)
D.M. n. 138/2010 (regolamento della Scuola per l'Europa), art. 28
il regolamento disciplina l'assetto e rinvia, per quanto non previsto, alle norme nazionali e ai contratti collettivi "ove compatibili", ma conferma l'esistenza di una disciplina speciale ed autonoma per la Scuola
D.M. n. 183/2010, art. 21 (e art. 16 comma 3 richiamato)
prevedono le procedure di valutazione e le modalità per il personale della Scuola; la Corte ha ritenuto che tali disposizioni stabiliscano criteri di valutazione interni diversi da quelli previsti per il periodo di prova dei ruoli statali
CCNL (Comparto Scuola), art. 18 comma 3
norma sull'aspettativa per esperienze lavorative diverse che è stata interpretata come riferita a cambi di attività o professione e non come fonte che autorizzi lo svolgimento del periodo di prova presso altra istituzione con disciplina differente
D.Lgs. n. 165/2001 (mobilità)
richiamato in relazione alle procedure di mobilità/reclutamento previste per il personale dei ruoli metropolitani destinato alla Scuola
Art. 3 e art. 97 Cost.
richiamati in tema di principi costituzionali (eguaglianza, imparzialità); la Corte non ha rilevato un vulnus costituzionale nella disciplina speciale della Scuola che impedisca la non utilità del servizio ai fini del periodo di prova
Massime di principio
- La qualificazione di una scuola come "istituzione ad ordinamento speciale" o la sua associazione al sistema delle Scuole Europee non implica automaticamente che ogni periodo di servizio ivi prestato valga come periodo di prova per il ruolo statale: occorre verificare espressamente la disciplina normativa e regolamentare
- Se la legge istitutiva o il regolamento prevedono un regime di assunzione, valutazione e trattamento economico/durata diverso (contratti temporanei, collocamento fuori ruolo, procedure di rinnovo basate su valutazioni interne), tale servizio non è automaticamente assimilabile al periodo di prova previsto per il personale di ruolo
- La previsione di una "equiparazione" retributiva o di riconoscimento ai fini previdenziali non equivale al riconoscimento dell'identità del rapporto di lavoro né alla possibilità di svolgere presso l'istituzione speciale il periodo di prova previsto dalle norme ordinarie
- Quando una norma richiede che il personale collocato fuori ruolo "deve avere superato il periodo di prova", ciò va interpretato come prevenzione: il periodo di prova deve essere svolto e superato nel ruolo di appartenenza prima del collocamento fuori ruolo
- In casi analoghi è fondamentale controllare se esistano organi e procedure equivalenti a quelli previsti per il periodo di prova (es. comitato di valutazione istituito presso ciascuna scuola): l'assenza di tali organi o procedure specifiche può ostare al riconoscimento del periodo come prova
- Per contestare la non riconoscibilità del periodo di prova è necessario muovere dalla concreta disciplina normativa e regolamentare; la novità della questione può giustificare compensazione delle spese ma non il riconoscimento automatico del diritto richiesto
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 9 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 4149/2022 del 09/02/2022
- Sentenza lavoro · 9 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 4158/2022 del 09/02/2022
- Sentenza lavoro · 9 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 4164/2022 del 09/02/2022
- Sentenza lavoro · 8 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 3978/2022 del 08/02/2022
- Sentenza lavoro · 8 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 3979/2022 del 08/02/2022
- Sentenza lavoro · 10 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 4413/2022 del 10/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →