Cassazione Penale, Sentenza n. 49498/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna di CAPPUCCIO per tentativo di furto aggravato (concorso con SARNATARO Sergio) in relazione al prelievo non pagato di bottiglie di liquore per un valore di euro 125,97. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) eccezione di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla configurabilità dell'aggravante del mezzo fraudolento (si contestava che lo stratagemma non fosse idoneo a integrare l'aggravante); 3) vizio di motivazione sulla sussistenza del concorso di persone (si deduceva che CAPPUCCIO non avrebbe avuto consapevolezza/ruolo nel piano delittuoso); 4) vizio di motivazione e illegittimità del diniego della sospensione condizionale della pena, per aver ritenuto i giudici una prognosi negativa sulla recidiva non adeguatamente motivata e nonostante lo stato di incensuratezza dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e lo ha accolto solo con riferimento alla statuizione che ha negato la sospensione condizionale della pena. In particolare: - Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi, confermando la correttezza della ricostruzione di merito circa il tentativo di furto, la sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento (per l'uso di uno stratagemma coordinato idoneo a eludere la custodia dei beni) e la responsabilità in concorso di CAPPUCCIO; - Ha invece ritenuto fondato il quarto motivo: la motivazione della Corte territoriale circa la prognosi negativa ai fini dell'art. 164 c.p. era generica e non adeguatamente supportata da elementi concreti odnosrsi alla personalità e alla mancanza di precedenti accertati dell'imputato. Per tale ragione la Cassazione ha annullato la parte della sentenza relativa al diniego della sospensione condizionale e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per un nuovo giudizio solo su quel punto. La Cassazione ha inoltre dichiarato irrevocabile la sentenza quanto all'affermazione di responsabilità penale (art. 624 c.p.p.) e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile Esselunga S.p.A. per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa per eccepire la prescrizione; la Corte ha valutato il decorso del termine in relazione al tempus commissi delicti e ha escluso che la prescrizione si sia consumata.
Riferito insieme all'art. 161 per il calcolo della prescrizione in relazione al titolo di reato (tentativo di furto aggravato).
Utilizzato con l'art. 157 per determinare la durata del termine prescrizionale; la Corte ha ritenuto che il termine non fosse spirato prima del 5 gennaio 2024.
Citato in relazione ai periodi di sospensione eventualmente rilevanti per il calcolo della prescrizione; la Corte ha ritenuto non necessario verificare sospensioni per decidere sull'eccezione.
Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena e la valutazione prognostica sulla recidiva. La Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte d'appello nel dichiarare una prognosi negativa, annullando la statuizione sul diniego della sospensione.
Richiamato relativamente ai criteri e agli elementi che il giudice può considerare nella valutazione per la sospensione condizionale; la Corte ha ricordato che il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi ex art. 133, potendo indicare quelli ritenuti prevalenti.
Citato in relazione alla definitività della sentenza con riferimento all'affermazione di responsabilità: la pronuncia è resa irrevocabile per la parte non annullata.
Massime di principio
- La Cassazione esercita un sindacato limitato sulle prove di merito: quando vi siano due decisioni conformi di merito, la revisione in sede di legittimità è molto ristretta e non si sostituisce al giudice di merito nella valutazione probatoria.
- L'aggravante del "mezzo fraudolento" può essere riconosciuta quando viene utilizzato uno stratagemma coordinato e idoneo a eludere la custodia dei beni e a sorprendere la volontà del detentore; non è necessario che l'escamotage sia occulto o tecnologicamente sofisticato, se è comunque efficiente a vincere le misure di custodia.
- La responsabilità in concorso può derivare da ruoli diversi e complementari nell'azione delittuosa: è sufficiente che le condotte dei partecipanti si integrino come tasselli indispensabili per la realizzazione del reato.
- La sospensione condizionale della pena richiede una motivazione specifica e congrua sulla prognosi di recidiva: l'accertamento negativo deve essere sorretto da elementi concreti relativi alla personalità, precedenti e condotta dell'imputato; affermazioni meramente assertive o generiche possono determinare annullamento e rinvio.
- Se la Cassazione annulla solo la parte relativa alla pena (o al beneficio della sospensione) senza incidere sulla responsabilità, la condanna resta definitiva e il giudizio di rinvio riguarda esclusivamente la questione della misura/beneficio.
- In caso di parziale accoglimento del ricorso dell'imputato con conservazione della decisione favorevole alla parte civile, la Cassazione può condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali della parte civile per il giudizio di legittimità.
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