Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10650/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che li aveva ritenuti responsabili per reati di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p., terzo comma, e art. 13 L. n. 47/1948, oltre ad altri riferimenti) in relazione a un articolo del 12 agosto 2015, nel quale era stato erroneamente riferito che il direttore della Caritas, Vincenzo Federico, fosse stato arrestato. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto un unico motivo: errata applicazione della legge penale per avere la Corte territoriale escluso la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca, sostenendo che l'inesattezza (l'affermazione dell'arresto) fosse non rilevante e non idonea a modificare il nucleo essenziale della notizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha condiviso i giudici di merito nel ritenere che l'errata affermazione dell'arresto non fosse una inesattezza marginale ma idonea a modificare la struttura essenziale della notizia, poiché l'arresto implica la sussistenza di presupposti di gravità (flagranza o applicazione di misura cautelare custodiale) tali da ledere la reputazione in modo autonomo rispetto ad altre circostanze riportate. La Corte ha distinto il caso da ipotesi in cui la divergenza riguardi elementi secondari del procedimento (es. confusione tra richiesta di rinvio a giudizio e avviso di conclusione indagini). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 3.600,00 più accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    La Corte ha confermato la qualificazione del fatto come diffamazione a mezzo stampa; in particolare ha ritenuto che l'inesattezza relativa all'arresto integri una falsa comunicazione idonea a ledere la reputazione e dunque non sia coperta dall'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca.

  • art. 13 L. n. 47 del 1948

    Applicato in combinato con l'art. 595 c.p. per i reati commessi mediante la stampa; la Corte ha ritenuto non sussistente l'esimente della cronaca per inesattezze non marginali.

  • art. 247 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per distinguere le situazioni che giustificano perquisizione/sequestro dalle affermazioni giornalistiche: la sentenza sottolinea che l'affermazione dell'arresto implica valutazioni di gravità diverse rispetto ad altri atti processuali, e quindi non può essere considerata un mero dettaglio procedurale.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. L. 18/12/2020 n. 176

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; citata in relazione al procedimento di trasmissione degli atti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte l'ha utilizzata per imporre ai ricorrenti il pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diritto di cronaca è giustificato quando sussistono interesse sociale all'informazione, contenimento del linguaggio e verità del fatto narrato; inesattezze non marginali che alterano il nucleo essenziale della notizia escludono l'esimente.
  • La divulgazione di un atto o di uno stato processuale che comporti una valutazione di gravità (es. arresto o misura cautelare custodiale) può integrare un'inesattezza rilevante e quindi non essere coperta dal diritto di cronaca.
  • Errori su elementi secondari o formali del procedimento (per esempio confusione tra richiesta di rinvio a giudizio e avviso di conclusione indagini) possono in alcuni casi essere considerati inesattezze marginali e non integrare diffamazione, ma la valutazione è fattuale e richiede verifica dell'incidenza sull'essenza della notizia.
  • Nel giornalismo giudiziario è cruciale la verifica delle informazioni che incidono direttamente sulla libertà personale o sulla posizione processuale dell'interessato; la pubblicazione di notizie che suggeriscono decisioni giudiziarie a carico di una persona richiede particolare cautela.
  • Le conseguenze sanzionatorie per ricorsi manifestamente infondati possono comprendere, oltre al rigetto, la condanna al pagamento delle spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.