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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11471/2020 del 15/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirenti)

La controversia

La società immobiliare aveva chiesto ai tre acquirenti il pagamento della provvigione per l’attività svolta in relazione alla vendita dell’immobile. Il Tribunale di Venezia, nel 2008, aveva respinto la domanda, ritenendo non provata l’iscrizione della società attrice al ruolo dei mediatori e tardivo il documento prodotto in memoria di replica. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 15 aprile 2015, aveva riformato la decisione e condannato gli acquirenti al pagamento di Euro 7.416,00: aveva considerato acquisibile anche dopo le preclusioni il documento relativo all’iscrizione, rilevato la mancata tempestiva contestazione del requisito e ritenuto provata l’attività della mediatrice, che aveva per prima segnalato l’affare, benché le successive fasi si fossero svolte con un’altra società; aveva inoltre escluso la manleva nei confronti di quest’ultima. Gli acquirenti hanno proposto ricorso principale con sei motivi: il primo denunciava la carenza di specificità dell’atto di appello della società immobiliare; il secondo la nullità della citazione in appello perché rivolta a una società già estinta; il terzo la nullità della costituzione in giudizio della società estinta tramite un difensore privo di valida rappresentanza; il quarto lamentava l’inesatta o incompleta indicazione delle conclusioni degli appellati; il quinto denunciava vizi della motivazione e l’omesso esame di una questione processuale decisiva; il sesto l’omesso esame di un fatto decisivo relativo alla mancata messa in relazione. Gli ex soci della società di intermediazione hanno proposto ricorso incidentale: il primo motivo denunciava la nullità dell’appello proposto contro la società già cancellata; il secondo contestava l’applicazione del principio di non contestazione e il terzo deduceva un contrasto tra motivazione e dispositivo sulle spese.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale: l’atto di appello della società immobiliare individuava adeguatamente l’errore attribuito al Tribunale e indicava i presupposti della provvigione e gli elementi probatori invocati. Ha accolto il secondo e il terzo motivo principale, rilevando che la società chiamata in causa era stata cancellata dal Registro delle imprese il 30 marzo 2007, prima della notificazione dell’appello, avvenuta il 2 ottobre 2008; da quel momento era estinta e priva della capacità di stare in giudizio. La rappresentanza spettava al liquidatore e non poteva proseguire sulla base delle procure rilasciate in precedenza ai difensori dai soci e legali rappresentanti. Ha inoltre accolto il primo motivo incidentale: l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dei soci, successori della società estinta, e non della società cancellata; l’evento estintivo comportava l’interruzione del processo e non era applicabile il principio di ultrattività del mandato. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi principali e incidentali. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata a un’altra sezione della Corte d’appello di Venezia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    Effettivamente, ai sensi degli artt. 2495 e 2312 c.c., si sarebbe dovuto interrompere il procedimento.

    La cancellazione della società comporta l’estinzione e, se interviene durante il giudizio, determina l’interruzione del procedimento.

  • art. 2312 c.c.

    Effettivamente, ai sensi degli artt. 2495 e 2312 c.c., si sarebbe dovuto interrompere il procedimento.

    La norma è richiamata, con l’art. 2495 c.c., a fondamento dell’interruzione del procedimento conseguente all’estinzione della società cancellata.

  • art. 299 c.p.c.

    Pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall’art. 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.;

    L’estinzione della società mentre è parte di un giudizio determina un evento interruttivo regolato dalle norme sull’interruzione del processo.

  • art. 110 c.p.c.

    Pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall’art. 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.;

    In caso di estinzione della società parte del processo, i soci, quali successori, possono proseguire o essere destinatari della riassunzione.

  • art. 163 c.p.c.

    La norma è menzionata dai ricorrenti in relazione alla dedotta nullità della vocatio in ius, ma la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione.

  • art. 164 c.p.c.

    La norma è menzionata dai ricorrenti in relazione alla dedotta nullità della citazione in appello, senza un’autonoma interpretazione della Corte.

  • art. 342 c.p.c.

    La norma è richiamata nel motivo principale relativo alla specificità dell’appello; la Corte valuta in concreto la sufficienza dell’atto, senza enunciare una distinta interpretazione normativa.

  • art. 360 c.p.c.

    La norma individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti; non è oggetto di autonoma interpretazione.

Massime di principio

  • Quando una società è cancellata dal Registro delle imprese, l’estinzione le fa perdere la capacità di stare in giudizio; se l’estinzione interviene durante un processo, si verifica un evento interruttivo e il processo può proseguire o essere riassunto nei confronti dei soci successori.
  • Dopo la cancellazione della società, l’impugnazione di una sentenza pronunciata nei suoi confronti deve provenire dai soci o essere indirizzata ai soci, quali successori della società estinta; non è ammissibile indirizzarla alla società cancellata.
  • L’estinzione della società priva di efficacia processuale la stabilizzazione del soggetto estinto oltre il grado nel quale si è verificato l’evento; in particolare, non opera il principio di ultrattività del mandato per legittimare la costituzione in un successivo grado in nome della società estinta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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