Cassazione Civile, Ordinanza n. 24303/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Ha inoltre condannato la banca al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, compensando integralmente le spese dei gradi di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso/atto impositivo in materia di imposta di registro conseguente a un decreto ingiuntivo. L'amministrazione finanziaria aveva contestato la decisione della CTR che aveva rigettato il suo appello, sostenendo, con due motivi, che: 1) la fideiussione richiamata nel decreto ingiuntivo, pur non registrata autonomamente, doveva essere assoggettata a imposta di registro in misura proporzionale e non fissa, perché l'atto era stato enunciato nel provvedimento giudiziario; 2) gli interessi e la rivalutazione monetaria indicati nel decreto avevano natura moratoria e, per tale ragione, non concorrevano alla base imponibile IVA, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale. La banca intimata è rimasta contumace in cassazione.
Norme richiamate
L'enunciazione in un provvedimento giudiziario di un atto non registrato, se riconducibile ad atti soggetti a registrazione in termine fisso, consente l'applicazione dell'imposta di registro, anche in funzione antielusiva.
Viene richiamato per il coordinamento tra disciplina dell'imposta di registro e natura dell'atto enunciato nel provvedimento giudiziario.
art. 6 della tariffa d.P.R. n. 131/1986
La fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo è assoggettata a imposta di registro proporzionale e non fissa.
Si applicano le sanzioni previste per l'omessa registrazione del contratto quando l'atto non registrato viene enunciato nel provvedimento giudiziario.
art. 8 della tariffa d.P.R. n. 131/1986
Richiamato in relazione alla misura proporzionale dell'imposta di registro sulle componenti patrimoniali oggetto del decreto ingiuntivo.
art. 15, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Gli interessi moratori e le penalità per ritardi, inclusa la rivalutazione monetaria, sono esclusi dal computo della base imponibile IVA.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro del vizio denunciato per violazione di legge nei due motivi di ricorso.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, la fideiussione non registrata ma enunciata in un decreto ingiuntivo è soggetta a tassazione proporzionale, poiché l'art. 22 del TUR opera in funzione antielusiva rispetto agli atti che sarebbero autonomamente soggetti a registrazione in termine fisso.
- L'assoggettamento all'imposta di registro dell'atto enunciato nel provvedimento giudiziario non dipende dalla circostanza che il decreto ingiuntivo sia o meno esecutivo.
- Se dal contenuto del decreto ingiuntivo emerge la natura moratoria degli interessi e della rivalutazione monetaria, tali somme restano escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15 d.P.R. n. 633/1972 e, correlativamente, l'imposta di registro si applica in misura proporzionale.
- Quando la questione è già coperta da un orientamento consolidato di legittimità e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando l'originario ricorso della parte contribuente.
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