Cassazione Penale, Ordinanza n. 03586/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa ravvisati nell'inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva rideterminato la pena. Dai passaggi riportati emerge che i primi due motivi di ricorso non erano specificamente correlati alla decisione impugnata né alla sentenza di primo grado: la doglianza non aveva prospettato il tema dell'imputabilità, né quello della continuazione con reati separatamente giudicati. La Corte di cassazione rileva inoltre che la Corte territoriale aveva motivato in modo non illogico il mancato accoglimento della censura proposta in appello e che la rideterminazione della pena non dipendeva da profili di imputabilità, ma dalla mancata applicazione della recidiva. Gli altri motivi, relativi al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, sono stati ritenuti generici e comunque diretti a ottenere una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità; la Corte d'appello aveva irrogato una pena pari ai minimi e negato le attenuanti generiche valorizzando il profilo personologico della imputata e i suoi plurimi precedenti.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche possono essere negate sulla base della valutazione del profilo personologico e dei precedenti dell'imputato; tale apprezzamento, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione come mero riesame del merito.
La rideterminazione della pena non era collegata a profili di imputabilità, ma alla non applicazione della recidiva.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la sentenza impugnata e con le ragioni decisive poste a fondamento della decisione di merito.
- Le doglianze che si limitano a riproporre questioni di fatto o a sollecitare una nuova valutazione del merito non sono deducibili in sede di legittimità.
- La censura sulla pena è inammissibile quando mira solo a ottenere una diversa quantificazione del trattamento sanzionatorio, in assenza di vizi logici o giuridici della motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione non manifestamente illogica fondata sui precedenti penali e sul complessivo profilo personologico dell'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa della parte ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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