Cassazione Penale, Ordinanza n. 13712/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al contestato delitto di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è formulato in modo generico, perché non si confronta con le argomentazioni della decisione impugnata e non indica una effettiva correlazione tra le ragioni della sentenza di merito e quelle poste a fondamento del ricorso. Il ricorso viene quindi ritenuto inammissibile per genericità dei motivi.
Norme richiamate
La norma è richiamata come titolo del delitto contestato, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché si limita a rilevare la genericità del motivo di ricorso.
È evocato implicitamente il criterio di inammissibilità per genericità dei motivi di ricorso per cassazione, quando manca la necessaria correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non indica specificamente le ragioni per cui essa sarebbe erronea.
- La censura per vizio di motivazione o violazione di legge deve essere costruita in modo puntuale, con effettiva correlazione tra i passaggi decisivi della decisione di merito e le doglianze dedotte.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.
Come è indicizzato
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