Cassazione Civile, Ordinanza n. 41250/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere l'assunzione a tempo pieno e indeterminato in mansioni compatibili con il proprio stato di invalidità, oltre al risarcimento del danno pari alle retribuzioni perdute nel periodo indicato. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva respinto l'appello dell'ente datore, ritenendo inammissibile la censura relativa alla mancata prova dello stato di disoccupazione del lavoratore e alla mancata detrazione dell'aliunde perceptum, perché tali questioni non erano state tempestivamente dedotte in primo grado. In cassazione l'ente ha denunciato violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., sostenendo che la questione dell'aliunde perceptum e della disoccupazione non fosse nuova, che l'occupazione del lavoratore fosse emersa solo successivamente, e che tale documentazione dovesse essere considerata anche in legittimità per escludere o ridurre il diritto all'assunzione e al risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la produzione documentale nuova in sede di legittimità, perché non relativa a nullità della sentenza, ammissibilità del ricorso o giudicato successivo. Nel merito, ha confermato che, in tema di aliunde perceptum, la percezione di altri redditi deve essere provata dal datore di lavoro e può essere presa in considerazione solo se le relative circostanze siano state tempestivamente e ritualmente introdotte nel processo. Nel caso concreto, dalla sentenza impugnata risultava che l'ente non aveva chiesto di provare in appello l'aliunde perceptum, ma aveva erroneamente sostenuto che gravasse sul lavoratore la prova negativa della mancata percezione di altri redditi. L'ente è stato condannato alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la censura è stata respinta perché infondata nei suoi presupposti processuali e probatori.
richiamato per contestare la novità delle deduzioni in appello; la Corte ha confermato la preclusione alle questioni non tempestivamente introdotte.
richiamato per le deduzioni in appello nel rito del lavoro; la Corte ha ribadito che le questioni nuove non possono essere utilmente introdotte tardivamente.
consente in cassazione solo documenti relativi a nullità della sentenza, ammissibilità del ricorso o controricorso, o giudicato successivo; non la produzione di documenti nuovi sul merito.
indicato come unico rimedio esperibile, se ne ricorrono i presupposti, per documenti decisivi rinvenuti dopo la scadenza dei termini, mediante revocazione straordinaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ha fondato l'obbligo di dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato cui si collega l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, le questioni di fatto e le relative eccezioni difensive devono essere tempestivamente introdotte nel giudizio di merito; se una questione è nuova in appello, non può essere utilemente proposta per la prima volta in quella sede.
- In tema di aliunde perceptum, l'onere di provare l'esistenza e la rilevanza di altri redditi percepiti dal lavoratore grava sul datore di lavoro che intenda farne valere l'effetto riduttivo o preclusivo del risarcimento.
- La mancata tempestiva allegazione delle circostanze rilevanti impedisce al giudice di merito di rilevare d'ufficio il fatto, salvo che esso risulti già ritualmente acquisito al processo.
- In cassazione non è ammessa la produzione di nuovi documenti a sostegno della fondatezza del merito della pretesa; i documenti sopravvenuti o rinvenuti tardivamente possono essere fatti valere, ricorrendone i presupposti, mediante revocazione straordinaria.
- Non può essere imposto al lavoratore l'onere di provare la mancata percezione di altri redditi quando la deduzione dell'aliunde perceptum costituisce un fatto impeditivo o riduttivo nella disponibilità difensiva del datore di lavoro.
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