Cassazione Penale, Sentenza n. 20697/2025 del 04/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Palena ha impugnato l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena complessiva (anni 2 e mesi 6) chiedendo: 1) violazione dell'art. 665 c.p.p. (competenza in executivis), sostenendo che, in caso di rinvio, la competenza spetterebbe sempre al giudice del rinvio indipendentemente da quanto previsto dal comma 2; 2) violazione degli artt. 163 e 81 c.p. e vizio di motivazione, deducendo che le prime due pene non avrebbero superato il limite biennale previsto dall'art. 163 c.p., quindi la revoca avrebbe dovuto riguardare solo la terza sentenza e non tutte e tre, posto che la continuazione è una fictio iuris favorevole al reo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sulla competenza ha richiamato l'art. 665 c.p.p. (competenze in executivis) e la giurisprudenza consolidata: la competenza spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (tenendo conto della data della richiesta esecutiva), con coordinamento del comma 2 dell'art. 665 e del principio di unità dell'esecuzione in presenza di più imputati. Nel caso di specie la sentenza del Tribunale di Gela è divenuta irrevocabile per ultima (7 novembre 2023), radicando la competenza in executivis presso il Tribunale di Gela. Quanto al merito, la Corte ha confermato che il riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) unifica le condanne sul piano sanzionatorio e che, anche se i giudici che avevano esteso la sospensione condizionale non conoscevano la reale pena complessiva, la somma delle pene (anche se trattata come cumulo materiale) avrebbe comunque superato il limite per la concessione del beneficio; perciò la revoca è stata correttamente disposta ai sensi degli artt. 168 (e relativi commi) e 164 c.p. e il Tribunale ha legittimamente revocato la sospensione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo
La Corte interpreta la norma unitamente al comma 2 (che distingue competenza secondo l'esito dell'appello) e al principio della perpetuatio iurisdictionis: la competenza in executivis spetta al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile, tenendo conto della data della richiesta esecutiva
art. 665 cod. proc. pen. (comma 2)
Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello
La norma va coordinata con la regola dell'ultimo provvedimento irrevocabile: la competenza può spettare al giudice di primo grado anche dopo intervento d'appello quando la riforma abbia riguardato solo aspetti non sostanziali
art. 81 cod. pen. (comma finale - continuazione)
Il riconoscimento della continuazione ha effetto unificante sul piano sanzionatorio: le condanne collegate per continuazione devono essere considerate come unica vicenda ai fini del calcolo della pena complessiva
Fornisce il limite di pena (biennale) rilevante per la concessione della sospensione condizionale: se la pena complessiva supera il limite, il beneficio non è concedibile o è revocabile
art. 168 cod. pen. (e comma terzo richiamato)
Consente la revoca della sospensione condizionale quando sopravvengono cause ostative o quando la situazione di fatto o di diritto rende illegittimo il beneficio; qui è stata applicata per revocare la sospensione alla luce della pena complessiva
art. 164 cod. pen. (comma quarto richiamato)
Norma richiamata a supporto della legittimità della revoca in esecuzione quando emergono elementi che impediscono la conservazione del beneficio
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione; applicata qui per condannare il ricorrente alle spese
Massime di principio
- La competenza a decidere in esecuzione (executivis) spetta generalmente al giudice che ha pronunciato l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile; va valutata la data di irrevocabilità e la data della richiesta esecutiva (perpetuatio iurisdictionis).
- Il comma 2 dell'art. 665 c.p.p. deve essere coordinato con la regola dell'ultimo provvedimento irrevocabile: se l'appello ha inciso soltanto su aspetti non sostanziali (pena, misure di sicurezza, obbligazioni civili), può restare competente il giudice di primo grado.
- Il riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) unifica le condanne sul piano sanzionatorio; la pena complessiva così determinata rileva ai fini dei limiti per la concessione o la revoca della sospensione condizionale.
- Anche se la continuazione è una fiction iuris a favore del reo, in presenza di più condanne la somma delle pene (cumulo materiale o giuridico) può comunque superare il limite previsto dalla legge e giustificare la revoca della sospensione.
- La revoca della sospensione condizionale può essere disposta in esecuzione quando emerge una causa ostativa ignorata da chi aveva originariamente concesso il beneficio (artt. 168 e 164 c.p.), compresa la mancata conoscenza della pena complessiva.
- In procedimenti con più imputati o più provvedimenti, il principio di unità dell'esecuzione può comportare che il giudice che ha riformato sostanzialmente la posizione di uno dei coimputati sia competente anche per l'esecuzione relativa agli altri, pur se la loro posizione è stata confermata.
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